Art. 27 
 
            Sistema informativo delle politiche familiari 
 
    1. Per l'attivita' di  programmazione,  progettazione,  gestione,
monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa  legge
e' istituito il sistema informativo delle politiche  familiari.  Esso
concorre alla realizzazione del  sistema  integrato  delle  politiche
strutturali  per  la  promozione  del  benessere  familiare  e  della
natalita'. 
    2. Il sistema informativo delle  politiche  familiari  garantisce
l'integrazione dei propri  dati  con  quelli  derivanti  dal  sistema
informativo delle politiche sociali previsto dall'art. 15 della legge
provinciale sulle politiche sociali.