Art. 27 Sistema informativo delle politiche familiari 1. Per l'attivita' di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge e' istituito il sistema informativo delle politiche familiari. Esso concorre alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalita'. 2. Il sistema informativo delle politiche familiari garantisce l'integrazione dei propri dati con quelli derivanti dal sistema informativo delle politiche sociali previsto dall'art. 15 della legge provinciale sulle politiche sociali.