Art. 28 Sportello unico per il cittadino e la famiglia 1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia per favorire l'informazione su tutti i diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie, aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. Lo sportello svolge le seguenti attivita' a favore di cittadini e famiglie: a) orienta e informa sui diritti e servizi previsti da questa legge, dalle altre discipline settoriali provinciali, dalle discipline regionali e statali in materia di benessere familiare; b) supporta i cittadini e le famiglie nella definizione del proprio progetto di conciliazione famiglia-lavoro, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 9; c) fornisce le informazioni sulle opportunita' offerte dai soggetti pubblici e privati aderenti al distretto per la famiglia con riferimento a quanto stabilito dal capo IV; d) concorre con le altre strutture provinciali alla gestione degli interventi stabiliti dal capo IV. 3. Lo sportello unico e' organizzato dalle comunita' con le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 3, anche in collaborazione con la Provincia, con altri enti e organismi pubblici e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di famiglie, degli enti di patronato e del terzo settore. In ogni caso lo sportello unico assicura adeguate forme di raccordo con gli sportelli istituiti ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa), nonche' con i punti di ascolto per il cittadino istituiti dalla legge provinciale sulle politiche sociali. 4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Provincia previsto 36, comma 1, gli sportelli possono essere attivati dalla Provincia.