Art. 28 
 
           Sportello unico per il cittadino e la famiglia 
 
    1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello unico  per
il cittadino e la famiglia per favorire  l'informazione  su  tutti  i
diritti e i servizi esistenti sul  proprio  territorio,  per  rendere
accessibili  i  servizi  ai  cittadini  e  alle  famiglie,  aumentare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 
    2.  Lo  sportello  svolge  le  seguenti  attivita'  a  favore  di
cittadini e famiglie: 
      a) orienta e informa sui diritti e servizi previsti  da  questa
legge,  dalle  altre   discipline   settoriali   provinciali,   dalle
discipline regionali e statali in materia di benessere familiare; 
      b) supporta i cittadini e le  famiglie  nella  definizione  del
proprio progetto di conciliazione  famiglia-lavoro,  con  particolare
riferimento a quanto stabilito dall'art. 9; 
      c) fornisce le  informazioni  sulle  opportunita'  offerte  dai
soggetti pubblici e privati aderenti al distretto per la famiglia con
riferimento a quanto stabilito dal capo IV; 
      d) concorre con le altre strutture  provinciali  alla  gestione
degli interventi stabiliti dal capo IV. 
    3. Lo sportello unico  e'  organizzato  dalle  comunita'  con  le
modalita'  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  anche   in
collaborazione con la Provincia, con altri enti e organismi  pubblici
e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di
famiglie, degli enti di patronato e del terzo settore. In  ogni  caso
lo sportello unico  assicura  adeguate  forme  di  raccordo  con  gli
sportelli istituiti ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale  30
novembre   1992,   n.   23    (legge    provinciale    sull'attivita'
amministrativa), nonche' con i punti  di  ascolto  per  il  cittadino
istituiti dalla legge provinciale sulle politiche sociali. 
    4. Fino all'adozione del decreto del Presidente  della  Provincia
previsto 36, comma 1, gli sportelli  possono  essere  attivati  dalla
Provincia.