Art. 30 Utilizzo delle nuove tecnologie 1. Per le finalita' di questa legge, la Provincia e gli enti locali promuovono l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche avanzate per aumentare l'accessibilita' a servizi e prestazioni per i cittadini e le famiglie. 2. L'utilizzo delle tecnologie avanzate consente di rafforzare l'integrazione dei sistemi informativi e dei servizi tra le organizzazioni pubbliche e private, sostenendo la realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalita' e migliorando la funzionalita' dei servizi pubblici in termini di efficienza, efficacia ed economicita'. 3. La Provincia e gli enti locali promuovono, in particolare, l'utilizzo dei portali tematici per l'erogazione di servizi via internet, delle piattaforme «voce tramite protocollo internet» (VOIP), della comunicazione elettronica in fibra ottica, delle centrali tecnologiche finalizzate all'erogazione dei teleservizi e delle prestazioni di telelavoro, della televisione digitale e di altre strumentazioni utili ai fini di questo articolo. 4. La Provincia e gli enti locali promuovono attivita' di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra a sensibilizzare giovani e famiglie sicuro e responsabile delle nuove tecnologie nonche' a colmare il divario digitale culturale, generazionale e territoriale.