Art. 30 
 
                   Utilizzo delle nuove tecnologie 
 
    1. Per le finalita' di questa legge,  la  Provincia  e  gli  enti
locali  promuovono  l'utilizzo  delle   tecnologie   informatiche   e
telematiche avanzate  per  aumentare  l'accessibilita'  a  servizi  e
prestazioni per i cittadini e le famiglie. 
    2. L'utilizzo delle tecnologie avanzate  consente  di  rafforzare
l'integrazione  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi   tra   le
organizzazioni pubbliche e private, sostenendo la  realizzazione  del
sistema  integrato  delle  politiche  strutturali  per  il  benessere
familiare e la natalita' e migliorando la funzionalita'  dei  servizi
pubblici in termini di efficienza, efficacia ed economicita'. 
    3. La Provincia e gli enti  locali  promuovono,  in  particolare,
l'utilizzo dei portali  tematici  per  l'erogazione  di  servizi  via
internet,  delle  piattaforme  «voce  tramite  protocollo   internet»
(VOIP),  della  comunicazione  elettronica  in  fibra  ottica,  delle
centrali tecnologiche finalizzate all'erogazione  dei  teleservizi  e
delle prestazioni di telelavoro,  della  televisione  digitale  e  di
altre strumentazioni utili ai fini di questo articolo. 
    4. La  Provincia  e  gli  enti  locali  promuovono  attivita'  di
formazione sulle nuove tecnologie finalizzate  tra  a  sensibilizzare
giovani e famiglie  sicuro  e  responsabile  delle  nuove  tecnologie
nonche' a colmare il  divario  digitale  culturale,  generazionale  e
territoriale.