Art. 31 Carta famiglia 1. La Provincia istituisce la carta famiglia, che attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, anche con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Provincia, previo accordo con essi. 2. La carta famiglia e' una carta tecnologica che puo' consentire al titolare di acquisire automaticamente in forma elettronica gli assegni e i benefici economici previsti da questa legge. 3. La Provincia definisce le forme di raccordo tra la carta famiglia e il fondo di garanzia previsto dall'art. 8. 4. Il servizio offerto tramite la carta famiglia concorre ad accrescere il benessere familiare mediante: a) la determinazione di agevolazioni e di riduzioni di prezzi e tariffe; b) la realizzazione del distretto per la famiglia tramite un coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private; c) la semplificazione dei processi amministrativi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche; d) il rafforzamento della coesione sociale e-della solidarieta' tra famiglie. 5. La Provincia promuove la diffusione della carta famiglia tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari.