Art. 31 
 
                           Carta famiglia 
 
    1. La Provincia istituisce la carta famiglia, che attribuisce  ai
possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di
costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione  di  servizi,
anche con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici  e  privati
diversi dalla Provincia, previo accordo con essi. 
    2. La carta famiglia e' una carta tecnologica che puo' consentire
al titolare di acquisire automaticamente  in  forma  elettronica  gli
assegni e i benefici economici previsti da questa legge. 
    3. La Provincia definisce le  forme  di  raccordo  tra  la  carta
famiglia e il fondo di garanzia previsto dall'art. 8. 
    4. Il servizio offerto tramite  la  carta  famiglia  concorre  ad
accrescere il benessere familiare mediante: 
      a) la determinazione di agevolazioni e di riduzioni di prezzi e
tariffe; 
      b) la realizzazione del distretto per la  famiglia  tramite  un
coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private; 
      c)  la  semplificazione  dei  processi  amministrativi  tramite
l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche; 
      d) il rafforzamento della coesione sociale e-della solidarieta'
tra famiglie. 
    5. La Provincia  promuove  la  diffusione  della  carta  famiglia
tramite   il   coinvolgimento   delle   autonomie    locali,    delle
organizzazioni  pubbliche  e  private,  del  terzo  settore  e  delle
associazioni familiari.