Art. 33 Valutazione d'impatto familiare 1. La Provincia introduce la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialita' e della natalita', in attuazione dei principi di equita' sociale, sussidiarieta', adeguatezza e a sostegno della solidarieta' familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilita' o in situazioni di disagio. 2. La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Provincia previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalita' in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica. 3. La valutazione d'impatto familiare implica: a) l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare; b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualita', efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari; c) il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari dei servizi. 4. La Provincia indica nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione indicati nel comma 1 e promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali). 5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione di questo articolo e sono disciplinati gli obblighi d'informazione della Giunta provinciale nei confronti dei soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.