Art. 33 
 
                   Valutazione d'impatto familiare 
 
    1. La Provincia introduce la valutazione d'impatto familiare  per
orientare le strategie  complessive  di  governo  al  sostegno  della
famiglia, in considerazione della sua valenza sociale  ed  economica,
con particolare riguardo alla promozione della genitorialita' e della
natalita',  in  attuazione   dei   principi   di   equita'   sociale,
sussidiarieta',  adeguatezza  e   a   sostegno   della   solidarieta'
familiare,  con  speciale  riferimento  alle  famiglie  in  cui  sono
presenti persone con disabilita' o in situazioni di disagio. 
    2. La valutazione d'impatto familiare costituisce  strumento  per
indirizzare le politiche  tributarie  e  tariffarie  della  Provincia
previste in ogni  settore,  secondo  criteri  di  differenziazione  e
proporzionalita' in rapporto alla composizione del nucleo familiare e
alla sua condizione economica. 
    3. La valutazione d'impatto familiare implica: 
      a) l'analisi preventiva  dell'incidenza  sulle  famiglie  degli
interventi previsti negli  atti  di  programmazione  e  nei  relativi
strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico  fiscale,
tributario e tariffario,  condizione  economica  e  composizione  del
nucleo familiare; 
      b) la verifica periodica dei risultati in termini di  qualita',
efficacia e adeguatezza  degli  interventi  previsti  negli  atti  di
programmazione e nei relativi  strumenti  attuativi  aventi  ricadute
sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari; 
      c) il coinvolgimento nella valutazione  dei  principali  attori
del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari  dei
servizi. 
    4. La Provincia  indica  nei  propri  atti  di  programmazione  e
relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione indicati nel
comma 1 e promuove intese  con  gli  enti  locali  per  estendere  la
valutazione d'impatto familiare alle  politiche  settoriali  di  loro
competenza e ai  relativi  atti  di  programmazione,  assicurando  il
coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  provinciale  15  giugno  2005,  n.  7  (legge
provinciale sul Consiglio delle autonomie locali). 
    5. Con deliberazione della Giunta provinciale  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita'  di  attuazione  di  questo  articolo  e  sono
disciplinati gli obblighi d'informazione della Giunta provinciale nei
confronti  dei  soggetti  del  terzo  settore  interessati  e   delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
provinciale.