Art. 34 Strumenti di coordinamento organizzativo 1. La realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalita' e' favorita utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante: a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma anche ai sensi 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006; b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attivita' amministrativa; c) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare tra l'altro soluzioni partecipate e condivise a problemi di organizzazione, di pianificazione dei tempi del territorio e di realizzazione dei programmi d'intervento. 2. Per la realizzazione degli interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'art. 16-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa.