Art. 34 
 
              Strumenti di coordinamento organizzativo 
 
    1.  La  realizzazione  del  sistema  integrato  delle   politiche
strutturali  per  la  promozione  del  benessere  familiare  e  della
natalita' e' favorita utilizzando gli  strumenti  di  raccordo  e  di
coordinamento organizzativo previsti dalla normativa  vigente  e,  in
particolare, mediante: 
      a) la stipulazione di intese  istituzionali  e  di  accordi  di
programma anche ai sensi 8, commi 9 e 10, della legge provinciale  n.
3 del 2006; 
      b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi  della  legge
provinciale sull'attivita' amministrativa; 
      c) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione
di tavoli di lavoro per individuare tra l'altro soluzioni 
    partecipate  e  condivise  a  problemi  di   organizzazione,   di
pianificazione dei  tempi  del  territorio  e  di  realizzazione  dei
programmi d'intervento. 
    2.  Per  la   realizzazione   degli   interventi   di   carattere
sovraprovinciale la  Provincia  promuove  la  collaborazione  con  le
regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e  con  altri  soggetti
pubblici, anche mediante gli  strumenti  di  collaborazione  previsti
dall'art.   16-bis    della    legge    provinciale    sull'attivita'
amministrativa.