Art. 36 Disposizioni finali 1. Le funzioni previste da questa legge in capo alla Provincia, non riservate ad essa ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e non riferite alle attivita' di interesse provinciale previste dall'art. 8, comma 4, lettera b), della medesima legge, sono gestite dalla Provincia sino di un decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi del medesimo art. 8, comma 13. I tempi del trasferimento sono determinati, d'intesa tra Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto anche della necessita' di sperimentare gli interventi innovativi previsti da questa legge. E' comunque trasferita entro sei mesi dalla costituzione delle comunita' la concessione previsto 5, comma 1, lettera b). Resta fermo l'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento prevista dall'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche per le finalita' dell'art. 24. 2. Fino alla data di attivazione degli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi l'art. 35, comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle politiche sociali nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall'art. 37, comma 4, di questa legge.