Art. 36 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Le funzioni previste da questa legge in capo  alla  Provincia,
non riservate ad essa ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  della  legge
provinciale n. 3 del 2006 e non riferite alle attivita' di  interesse
provinciale previste dall'art. 8, comma 4, lettera b), della medesima
legge, sono gestite dalla Provincia sino di un decreto del Presidente
della Provincia emanato ai sensi del medesimo art.  8,  comma  13.  I
tempi  del  trasferimento  sono  determinati,  d'intesa  tra   Giunta
provinciale e il Consiglio  delle  autonomie  locali,  tenendo  conto
anche della necessita'  di  sperimentare  gli  interventi  innovativi
previsti da questa legge. E' comunque trasferita entro sei mesi dalla
costituzione delle comunita' la  concessione  previsto  5,  comma  1,
lettera b). Resta fermo  l'esercizio  della  funzione  d'indirizzo  e
coordinamento prevista dall'art. 9 della legge provinciale n.  3  del
2006, anche per le finalita' dell'art. 24. 
    2. Fino  alla  data  di  attivazione  degli  interventi  previsti
dall'art. 5, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi  l'art.  35,
comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle politiche  sociali
nel testo vigente prima delle modificazioni apportate  dall'art.  37,
comma 4, di questa legge.