Art. 37 
 
Modificazioni della  legge  provinciale  sulle  politiche  sociali  e
                       abrogazione dell'art. 7 
(Istituzione del fondo per la famiglia) della  legge  provinciale  21
                        dicembre 2007, n. 23 
 
    1. Nella  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  15  della  legge
provinciale sulle politiche sociali le  parole  «anche  in  relazione
alla pubblicita' degli atti  relativi  alla  valutazione  di  impatto
familiare previsti dall'art. 29, comma 3» sono soppresse. 
    2. Gli articoli 28 e 29 della legge provinciale  sulle  politiche
sociali e il comma 3 dell'art. 17 della legge  provinciale  3  aprile
2009, n. 4, sono abrogati. 
    3. La lettera c) del comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale
sulle politiche sociali e' abrogata. 
    4. Nella  lettera  e)  del  comma  3  dell'art.  35  della  legge
provinciale sulle politiche sociali,  dopo  le  parole:  «difficolta'
finanziaria;» sono inserite le seguenti: «per le  giovani  coppie,  i
nubendi e le famiglie numerose il  prestito  sull'onore  e'  concesso
secondo  quanto  previsto   dall'articolo   comma   lettera   a),   e
dall'articolo   comma   della   legge   provinciale   sul   benessere
familiare;». 
    5. L'art. 7 della legge provinciale 21 dicembre 2007,  n.  23,  e
l'art. 44 della legge provinciale 12  settembre  2008,  n.  16,  sono
abrogati.