Art. 37 Modificazioni della legge provinciale sulle politiche sociali e abrogazione dell'art. 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole «anche in relazione alla pubblicita' degli atti relativi alla valutazione di impatto familiare previsti dall'art. 29, comma 3» sono soppresse. 2. Gli articoli 28 e 29 della legge provinciale sulle politiche sociali e il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4, sono abrogati. 3. La lettera c) del comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale sulle politiche sociali e' abrogata. 4. Nella lettera e) del comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale sulle politiche sociali, dopo le parole: «difficolta' finanziaria;» sono inserite le seguenti: «per le giovani coppie, i nubendi e le famiglie numerose il prestito sull'onore e' concesso secondo quanto previsto dall'articolo comma lettera a), e dall'articolo comma della legge provinciale sul benessere familiare;». 5. L'art. 7 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e l'art. 44 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono abrogati.