Art. 38 
 
Inserimento dell'art. 39 octies nella  legge  provinciale  16  giugno
                             2006, n. 3 
 
    1. Dopo l'art. 39 septies della legge provinciale n. 3  del  2006
e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 39 octies 
Agenzia provinciale per la famiglia,  la  natalita'  e  le  politiche
                              giovanili 
 
    1. Per garantire il  carattere  intersettoriale  e  rendere  piu'
efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia  e
della natalita', sostenere lo sviluppo del benessere della  comunita'
e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche  di
pari opportunita', della promozione del servizio civile e dello sport
e' istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta l'Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili. 
    2. L'agenzia svolge le  seguenti  funzioni  e  attivita'  secondo
quanto previsto dalla legislazione provinciale: 
      a) la realizzazione degli interventi a sostegno  del  benessere
familiare previsti della legge provinciale sul  benessere  familiare,
se non di competenza di altri soggetti; 
      b) la cura delle azioni a sostegno della natalita'; 
      c) la gestione degli standard famiglia a livello provinciale  e
sovra provinciale; 
      d)  l'attuazione  degli  interventi  inerenti  le  politiche  a
sostegno dei giovani; 
      e) l'attuazione delle azioni a favore  della  promozione  delle
pari  opportunita',  garantendo  il  supporto   all'attivita'   della
commissione provinciale per le pari opportunita'  fra  uomo  e  della
consigliera di parita'; 
    f) la cura interventi di sostegno alle  attivita'  sportive,  con
particolare  riferimento  alla  promozione  delle  stesse  nel  mondo
giovanile; 
      g) la promozione  del  servizio  civile  e  la  gestione  delle
connesse attivita' amministrative; 
      h) la promozione dei campeggi socio-educativi e la  cura  delle
relative attivita' amministrative; 
      i) la promozione e la gestione del fondo per la  valorizzazione
e la professionalizzazione dei giovani, se non di competenza di altri
enti strumentali; 
      j) l'attuazione di ogni altro intervento  che  le  e'  affidato
dalla Giunta provinciale, in coerenza con le politiche  previste  dal
comma 1. 
    3.  Con  l'atto  organizzativo  sono  dettate   le   disposizioni
riguardanti le modalita' per il coordinamento  dei  compiti  affidati
all'agenzia ai sensi del comma  2  con  quelli  attribuiti  ad  altre
strutture organizzative provinciali. 
    4. La Provincia  puo'  assegnare  somme  aIPagenzia  per  il  suo
funzionamento. 
    5. L'agenzia e' diretta da personale con qualifica di dirigente e
con  incarico  di  dirigente  generale  ed  incardinata   presso   la
segreteria generale della Provincia. 
    6. Per incarico dei  comuni  e  delle  comunita'  l'agenzia  puo'
esercitare le funzioni e attivita' di loro competenza, sulla base  di
un'apposita convenzione.