Art. 38 Inserimento dell'art. 39 octies nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 1. Dopo l'art. 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserito il seguente: «Art. 39 octies Agenzia provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili 1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere piu' efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalita', sostenere lo sviluppo del benessere della comunita' e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunita', della promozione del servizio civile e dello sport e' istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili. 2. L'agenzia svolge le seguenti funzioni e attivita' secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale: a) la realizzazione degli interventi a sostegno del benessere familiare previsti della legge provinciale sul benessere familiare, se non di competenza di altri soggetti; b) la cura delle azioni a sostegno della natalita'; c) la gestione degli standard famiglia a livello provinciale e sovra provinciale; d) l'attuazione degli interventi inerenti le politiche a sostegno dei giovani; e) l'attuazione delle azioni a favore della promozione delle pari opportunita', garantendo il supporto all'attivita' della commissione provinciale per le pari opportunita' fra uomo e della consigliera di parita'; f) la cura interventi di sostegno alle attivita' sportive, con particolare riferimento alla promozione delle stesse nel mondo giovanile; g) la promozione del servizio civile e la gestione delle connesse attivita' amministrative; h) la promozione dei campeggi socio-educativi e la cura delle relative attivita' amministrative; i) la promozione e la gestione del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, se non di competenza di altri enti strumentali; j) l'attuazione di ogni altro intervento che le e' affidato dalla Giunta provinciale, in coerenza con le politiche previste dal comma 1. 3. Con l'atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalita' per il coordinamento dei compiti affidati all'agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali. 4. La Provincia puo' assegnare somme aIPagenzia per il suo funzionamento. 5. L'agenzia e' diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente generale ed incardinata presso la segreteria generale della Provincia. 6. Per incarico dei comuni e delle comunita' l'agenzia puo' esercitare le funzioni e attivita' di loro competenza, sulla base di un'apposita convenzione.