Art. 39 
 
                         Clausola valutativa 
 
    1. Il Consiglio provinciale esercita il controllo sull'attuazione
di questa legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel  migliorare
le condizioni di vita delle famiglie e nel  prevenire  situazioni  di
disagio. A tal fine la Giunta provinciale presenta  al  Consiglio  il
rapporto biennale sullo  stato  d'attuazione  del  sistema  integrato
delle politiche previsto dall'art. 24. 
    2. In seguito  alla  presentazione  del  rapporto  la  competente
commissione permanente del Consiglio provinciale puo' svolgere  delle
audizioni con i soggetti impegnati nell'attuazione di questa legge.