Art. 39 Clausola valutativa 1. Il Consiglio provinciale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire situazioni di disagio. A tal fine la Giunta provinciale presenta al Consiglio il rapporto biennale sullo stato d'attuazione del sistema integrato delle politiche previsto dall'art. 24. 2. In seguito alla presentazione del rapporto la competente commissione permanente del Consiglio provinciale puo' svolgere delle audizioni con i soggetti impegnati nell'attuazione di questa legge.