Art. 41 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
questa legge, ad esclusione di quelli indicati nei commi 2  e  3,  si
provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio  per  il
fondo per la  famiglia  sull'unita'  previsionale  di  base  40.5.130
(Altri interventi per servizi socio-assistenziali). 
    2. Alla copertura degli oneri derivanti  dall'applicazione  degli
articoli 16, comma  5,  22,  comma  6,  e  26  si  provvede  con  gli
stanziamenti previsti in bilancio sull'unita'  previsionale  di  base
15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali). 
    3. Alla  copertura  delle  spese  che  questa  legge  prevede  di
attivare a valere su altre  leggi  di  settore  si  provvede  con  le
autorizzazioni di spesa previste per le medesime leggi. 
    4. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al  bilancio
le variazioni conseguenti a questa  legge,  ai  sensi  dell'art.  27,
terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7  (legge
provinciale di contabilita'). 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 2 marzo 2011 
 
                               DELLAI