Art. 41 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, ad esclusione di quelli indicati nei commi 2 e 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per il fondo per la famiglia sull'unita' previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali). 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, comma 5, 22, comma 6, e 26 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unita' previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali). 3. Alla copertura delle spese che questa legge prevede di attivare a valere su altre leggi di settore si provvede con le autorizzazioni di spesa previste per le medesime leggi. 4. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita'). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 2 marzo 2011 DELLAI