Art. 6 Interventi in favore delle famiglie numerose 1. La Provincia e gli enti locali agevolano le famiglie numerose attraverso specifici interventi. Ai fini di questa legge per famiglia numerosa s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico; e' da considerare a carico anche il concepito. Si considera a carico della famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro; la Giunta provinciale puo' rideterminare annualmente quest'ultima somma in relazione all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 2. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni, concesse a partire dal terzo figlio, volte anche ad abbattere i costi a carico delle famiglie. 3. La concessione del prestito previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e' finalizzata tra l'altro: a) alla copertura dei costi per l'educazione dei figli; b) alla copertura delle spese mediche, sanitarie e socio-sanitarie non rientranti nelle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario provinciale; c) all'acquisto o alla riparazione di veicoli in uso della famiglia; d) all'acquisto di mobili ed elettrodomestici l'abitazione principale della famiglia. 4. La Provincia puo' prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi familiari. 5. La Provincia puo' concedere un contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici, secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale, purche' non sia compromessa l'adozione di comportamenti virtuosi e responsabili. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori interventi di competenza della Provincia o degli locali. Se essi sono di competenza degli enti locali la deliberazione e' assunta previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 7. I commi 1 e 2 costituiscono determinazione di standard o livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006. 8. La Provincia adegua i finanziamenti erogati ai soggetti che gestiscono i servizi previsti dai commi 2 e 6 in relazione di costi conseguenti all'applicazione di queste disposizioni.