Art. 6 
 
            Interventi in favore delle famiglie numerose 
 
    1. La Provincia e gli enti locali agevolano le famiglie  numerose
attraverso specifici interventi. Ai fini di questa legge per famiglia
numerosa s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico;  e'  da
considerare a carico anche il concepito. Si considera a carico  della
famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito
personale  inferiore  a  6.000  euro;  la  Giunta  provinciale   puo'
rideterminare   annualmente   quest'ultima   somma    in    relazione
all'incremento dei prezzi al consumo per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati calcolato dall'ISTAT. 
    2. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico  e  il
servizio di prolungamento d'orario nelle  scuole  dell'infanzia  sono
resi con particolari  agevolazioni,  concesse  a  partire  dal  terzo
figlio, volte anche ad abbattere i costi a carico delle famiglie. 
    3. La concessione del prestito previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera a), e' finalizzata tra l'altro: 
      a) alla copertura dei costi per l'educazione dei figli; 
      b)  alla   copertura   delle   spese   mediche,   sanitarie   e
socio-sanitarie non rientranti nelle prestazioni erogate a carico del
servizio sanitario provinciale; 
      c) all'acquisto o alla riparazione  di  veicoli  in  uso  della
famiglia; 
      d) all'acquisto  di  mobili  ed  elettrodomestici  l'abitazione
principale della famiglia. 
    4. La Provincia puo'  prevedere  un  ticket  sanitario  familiare
agevolato che tenga conto dei carichi familiari. 
    5. La  Provincia  puo'  concedere  un  contributo  alle  famiglie
numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari  derivanti
dagli usi domestici, secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  dalla
Giunta  provinciale,  purche'  non  sia  compromessa  l'adozione   di
comportamenti virtuosi e responsabili. 
    6. Con deliberazione  della  Giunta  provinciale  possono  essere
individuati ulteriori interventi  di  competenza  della  Provincia  o
degli locali. Se  essi  sono  di  competenza  degli  enti  locali  la
deliberazione  e'  assunta  previa  intesa  con  il  Consiglio  delle
autonomie locali. 
    7. I commi 1 e  2  costituiscono  determinazione  di  standard  o
livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'art.  9,  comma
2, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006. 
    8. La Provincia adegua i finanziamenti erogati  ai  soggetti  che
gestiscono i servizi previsti dai commi 2 e 6 in relazione  di  costi
conseguenti all'applicazione di queste disposizioni.