Art. 7 Semplificazione amministrativa e accessibilita' dei servizi. Assegno familiare 1. Le prestazioni e gli interventi concessi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie sono ispirati al principio della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi organizzativi e dell'accessibilita' dei servizi. 2. Il perseguimento dei fini stabiliti dal comma 1 si attua in particolare tramite: a) la concessione di un unico assegno familiare provinciale comprensivo delle agevolazioni economiche in materia di trasporto alunni, di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia e di altre agevolazioni previste dalle norme di settore, incluso l'assegno previsto dall'art. 9; b) la realizzazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia disciplinato nell'art. 28; c) l'utilizzo in forma diffusa delle nuove tecnologie per la pianificazione, l'organizzazione, l'erogazione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni. 3. La Provincia adegua la propria struttura organizzativa per erogare i servizi di sua competenza in forma coordinata con le prestazioni e gli interventi previsti dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale). Nell'ambito dell'assegno unico possono essere erogate anche provvidenze di competenza degli enti locali, previo accordo con essi. 4. L'attivazione dell'assegno unico ai sensi del comma 2, lettera a), puo' avvenire anche gradualmente, secondo tempi, criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione. La deliberazione puo' prevedere l'utilizzo dello sportello anche attraverso servizi erogati ai sensi delle norme di settore.