Art. 7 
 
Semplificazione amministrativa e accessibilita' dei servizi.  Assegno
                              familiare 
 
    1. Le prestazioni  e  gli  interventi  concessi  a  sostegno  dei
progetti di vita delle famiglie  sono  ispirati  al  principio  della
semplificazione   amministrativa,   del   contenimento   dei    costi
organizzativi e dell'accessibilita' dei servizi. 
    2. Il perseguimento dei fini stabiliti dal comma 1  si  attua  in
particolare tramite: 
      a) la concessione di un  unico  assegno  familiare  provinciale
comprensivo delle agevolazioni economiche  in  materia  di  trasporto
alunni, di prolungamento d'orario nelle  scuole  dell'infanzia  e  di
altre agevolazioni previste dalle norme di settore, incluso l'assegno
previsto dall'art. 9; 
      b) la realizzazione dello sportello unico per il cittadino e la
famiglia disciplinato nell'art. 28; 
      c) l'utilizzo in forma diffusa delle nuove  tecnologie  per  la
pianificazione, l'organizzazione, l'erogazione e la  valutazione  dei
servizi e delle prestazioni. 
    3. La Provincia adegua la  propria  struttura  organizzativa  per
erogare i servizi di  sua  competenza  in  forma  coordinata  con  le
prestazioni e  gli  interventi  previsti  dalla  legge  regionale  18
febbraio 2005,  n.  1  (Pacchetto  famiglia  e  previdenza  sociale).
Nell'ambito  dell'assegno  unico   possono   essere   erogate   anche
provvidenze di competenza degli enti locali, previo accordo con essi. 
    4. L'attivazione dell'assegno unico ai sensi del comma 2, lettera
a), puo'  avvenire  anche  gradualmente,  secondo  tempi,  criteri  e
modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale  con  deliberazione.  La
deliberazione  puo'  prevedere  l'utilizzo  dello   sportello   anche
attraverso servizi erogati ai sensi delle norme di settore.