Art. 8 Fondo di garanzia a sostegno delle famiglie 1. Per promuovere l'accesso a crediti di modeste entita' da parte delle famiglie che vivono in condizioni d'incertezza economica la Provincia favorisce la prestazione di garanzie, sostenendo l'assunzione dei rischi connessi alla concessione di finanziamenti a queste famiglie. La Provincia promuove l'attuazione di iniziative di formazione sulla gestione del bilancio e del l'indebitamento familiare. 2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare finanziamenti, da destinare alla costituzione e all'incremento del fondo di garanzia, a soggetti che li richiedono. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche e i requisiti di questi soggetti, i criteri, le condizioni e le modalita' di accesso al fondo da parte delle famiglie, le finalita' per le quali e' ammissibile il prestito. In caso di una pluralita' di richieste la Giunta provinciale, con la predetta deliberazione, puo' scegliere uno o piu' soggetti destinatari dei finanziamenti, sulla base di un'idonea procedura comparativa. 3. I finanziamenti sono assegnati previa stipula di una convenzione con il soggetto gestore del fondo, secondo criteri e modalita' previsti con deliberazione della Giunta provinciale. La convenzione puo' disciplinare, in particolare: a) l'obbligo per il soggetto gestore di rispettare le direttive di carattere generale della Giunta provinciale per l'erogazione delle garanzie; b) le modalita' di rendicontazione; c) i casi e le modalita' di revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi; d) le modalita' di restituzione alla Provincia del residuo del fondo di garanzia, in caso di scioglimento del soggetto gestore del fondo, nei limiti delle somme apportate dalla Provincia. 4. Nell'ambito della convenzione il soggetto gestore del fondo s'impegna ad iniziative di formazione e sensibilizzazione delle famiglie sulle tematiche della gestione del bilancio familiare e del l'indebitamento, anche con la collaborazione familiare.