Art. 9 
 
Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero  -  tre
                                anni. 
                       Diritti delle famiglie 
 
    1. La Provincia e gli enti  locali  assumono  come  obiettivo  il
completo   soddisfacimento   della   domanda   delle   famiglie    di
conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con  riguardo
ai servizi per la prima infanzia nella fascia di  eta'  compresa  tra
zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli  obiettivi  previsti
dall'art. 2, comma 2, lettere d) ed e). 
    2. Per le finalita' del comma 1 sono promossi: 
      a) la diffusione territoriale dei servizi  socio-educativi  per
la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002,  n.
4  (legge  provinciale  sugli  asili  nido),   nel   rispetto   della
pianificazione di settore; 
      b) la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto
dalla legge provinciale sugli asili nido; 
      c) l'utilizzo di buoni di servizio per  l'acquisto  di  servizi
per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche
impiegando gli stanziamentl del fondo sociale europeo; 
      d) la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi
da parte dell'associazionismo familiare, ai sensi dell'art. 23. 
    3. Per conseguire l'obiettivo previsto dal comma 1,  a  richiesta
delle famiglie e' predisposto un progetto di conciliazione familiare;
al raggiungimento dell'obiettivo concorrono inoltre la  diffusione  e
la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per  la
prima infanzia in fascia zero -tre anni indicati nel comma 2. 
    4. Se  il  progetto  di  conciliazione  famiglia  -  lavoro,  nel
rispetto della pianificazione di settore, non assicura alla  famiglia
richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dal comma 2,
in ragione dell'indisponibilita'  del  servizio  sul  territorio,  e'
erogato un assegno economico mensile per  dare  alle  .  famiglie  la
possibilita' di  conseguire  servizi  di  conciliazione  alternativi.
L'importo dell'assegno tiene conto anche delle provvidenze erogate ai
sensi della legge regionale n.  1  del  2005.  Le  famiglie  numerose
definite dall'art. 6, su  richiesta,  possono  accedere  al  sostegno
economico previsto da questo comma anche prescindendo sul  territorio
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. 
    5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, le  attivita'
previste da questo articolo sono svolte dall'Agenzia provinciale  per
la  famiglia,  la  natalita'  e  le  politiche  giovanili,   prevista
dall'art. 39 octies della legge provinciale  n.  3  del  2006,  anche
avvalendosi degli sportelli unici per il cittadino e la famiglia,  ai
sensi dell'art. 28. 
    6. I criteri e le modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi
previsti dai commi 2 e 4 disciplinati con deliberazione della  Giunta
provinciale,  coordinando  comunque  questi  interventi  con   quelli
previsti in material vigente normativa della  Regione  Trentino  Alto
Adige/Sudtirol.