Art. 9 Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie 1. La Provincia e gli enti locali assumono come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di eta' compresa tra zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli obiettivi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere d) ed e). 2. Per le finalita' del comma 1 sono promossi: a) la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), nel rispetto della pianificazione di settore; b) la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto dalla legge provinciale sugli asili nido; c) l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche impiegando gli stanziamentl del fondo sociale europeo; d) la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare, ai sensi dell'art. 23. 3. Per conseguire l'obiettivo previsto dal comma 1, a richiesta delle famiglie e' predisposto un progetto di conciliazione familiare; al raggiungimento dell'obiettivo concorrono inoltre la diffusione e la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero -tre anni indicati nel comma 2. 4. Se il progetto di conciliazione famiglia - lavoro, nel rispetto della pianificazione di settore, non assicura alla famiglia richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dal comma 2, in ragione dell'indisponibilita' del servizio sul territorio, e' erogato un assegno economico mensile per dare alle . famiglie la possibilita' di conseguire servizi di conciliazione alternativi. L'importo dell'assegno tiene conto anche delle provvidenze erogate ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005. Le famiglie numerose definite dall'art. 6, su richiesta, possono accedere al sostegno economico previsto da questo comma anche prescindendo sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, le attivita' previste da questo articolo sono svolte dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili, prevista dall'art. 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006, anche avvalendosi degli sportelli unici per il cittadino e la famiglia, ai sensi dell'art. 28. 6. I criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2 e 4 disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, coordinando comunque questi interventi con quelli previsti in material vigente normativa della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol.