Art. 14 
 
                        Gestione dell'Azienda 
 
    1.  Nell'ambito  della  propria  autonomia,  in  relazione   alle
funzioni svolte in  materia  socio-assistenziale,  socio-sanitaria  e
socio-educativa,  l'Azienda,  con  apposito  Regolamento,   organizza
l'assetto gestionale funzionale, con possibilita' di  istituire,  per
ciascuna  area  di  attivita',  una  distinta   struttura,   la   cui
responsabilita', di norma, e' affidata ad un dirigente. 
    2. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
responsabilita' di strutture organizzative preesistenti e funzionanti
puo' continuare ad essere affidata, per un  periodo  massimo  di  tre
anni,  a  personale  in  servizio  nell'Istituzione  riordinata,   in
possesso di  comprovata  qualificazione  professionale  e  che  abbia
svolto nell'Istituzione stessa, per almeno un quinquennio,  attivita'
di coordinamento tecnico o amministrativo,  in  posizione  funzionale
corrispondente alla  qualifica  apicale  di  Segretario-Direttore  di
ruolo, ovvero a dipendenti di  una  delle  Istituzioni  medesime  che
abbiano  conseguito  una  particolare  qualificazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche. 
    3. E' attribuita  al  Direttore  la  responsabilita'  dell'intera
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, compresa
l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno,  mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse  umane  e
strumentali,  di  controllo  dei   procedimenti   connessi   con   la
realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati. 
    4. L'incarico di Direttore  e'  conferito,  per  un  periodo  non
superiore  a  quello  della  durata  in  carica  del   Consiglio   di
Amministrazione che lo ha nominato, ad una persona, scelta  anche  al
di fuori della dotazione organica, in possesso di entrambi i seguenti
requisiti: 
      a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale  o
specialistica nuovi ordinamenti; 
      b) esperienza, almeno quinquennale, di  direzione  maturata  in
Enti, Aziende e Strutture  pubbliche,  in  posizione  dirigenziale  o
direttiva apicale. 
    5. Il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  e'  regolato  da  un
contratto di diritto privato  di  durata  determinata,  eventualmente
rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal  Consiglio
di Amministrazione dell'Azienda, non puo' superare il limite  massimo
fissato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, tenuto  conto
dei  criteri  definiti  con  provvedimento  di  Giunta  regionale  su
proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. 
    6. L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento
degli obiettivi  programmati,  la  realizzazione  di  progetti  e  il
conseguimento dei relativi risultati, e' soggetto a  verifica,  sulla
base di strumenti valutativi e di controllo strategico  definiti  dal
Regolamento. 
    7. Il Consiglio di  Amministrazione  adotta,  nei  confronti  del
Direttore, i provvedimenti conseguenti al  risultato  negativo  della
gestione e dell'attivita' amministrativa e al mancato  raggiungimento
degli obiettivi. In caso di  grave  e  reiterata  inosservanza  delle
direttive impartite o qualora durante la  gestione  si  verifichi  il
rischio  grave  di   un   risultato   negativo,   il   Consiglio   di
Amministrazione puo' recedere dal contratto di lavoro instaurato  con
il Direttore,  secondo  le  disposizioni  del  codice  civile  e  dei
contratti collettivi. 
    8. Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di  programmazione  sono
soggetti a pubblicazione, per quindici giorni  consecutivi,  all'Albo
pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'Azienda. Le determinazioni,
adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi),  come  modificata
dalla legge 11 febbraio 2005, n.  15,  sono  rese  pubbliche  secondo
quanto previsto nel Regolamento organico dell'Azienda.