Art. 14 Gestione dell'Azienda 1. Nell'ambito della propria autonomia, in relazione alle funzioni svolte in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, l'Azienda, con apposito Regolamento, organizza l'assetto gestionale funzionale, con possibilita' di istituire, per ciascuna area di attivita', una distinta struttura, la cui responsabilita', di norma, e' affidata ad un dirigente. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, la responsabilita' di strutture organizzative preesistenti e funzionanti puo' continuare ad essere affidata, per un periodo massimo di tre anni, a personale in servizio nell'Istituzione riordinata, in possesso di comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto nell'Istituzione stessa, per almeno un quinquennio, attivita' di coordinamento tecnico o amministrativo, in posizione funzionale corrispondente alla qualifica apicale di Segretario-Direttore di ruolo, ovvero a dipendenti di una delle Istituzioni medesime che abbiano conseguito una particolare qualificazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche. 3. E' attribuita al Direttore la responsabilita' dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati. 4. L'incarico di Direttore e' conferito, per un periodo non superiore a quello della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ad una persona, scelta anche al di fuori della dotazione organica, in possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica nuovi ordinamenti; b) esperienza, almeno quinquennale, di direzione maturata in Enti, Aziende e Strutture pubbliche, in posizione dirigenziale o direttiva apicale. 5. Il rapporto di lavoro del Direttore e' regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, eventualmente rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, non puo' superare il limite massimo fissato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. 6. L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione di progetti e il conseguimento dei relativi risultati, e' soggetto a verifica, sulla base di strumenti valutativi e di controllo strategico definiti dal Regolamento. 7. Il Consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti del Direttore, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attivita' amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione puo' recedere dal contratto di lavoro instaurato con il Direttore, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 8. Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono soggetti a pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'Azienda. Le determinazioni, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono rese pubbliche secondo quanto previsto nel Regolamento organico dell'Azienda.