Art. 15 Personale dell'Azienda 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed e' disciplinato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 207/2001, nonche' dalle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. Al personale dipendente delle Aziende si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene. 2. Con apposito Regolamento, conforme alle linee guida definite con provvedimento della Giunta regionale, le Aziende disciplinano la materia del personale e determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento fatta salva, in ogni caso, la compatibilita' con le disponibilita' di bilancio. 3. Fino all'approvazione della dotazione organica di cui al comma 2, le Aziende non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, dovendo utilizzare prioritariamente il personale, comunque in servizio, delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda stessa. 4. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma 2, le eventuali carenze di personale, connesse con effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle attivita' statutarie, possono essere superate mediante specifiche selezioni, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 5, fatta salva, in ogni caso la compatibilita' con le disponibilita' di bilancio.