Art. 15 
 
                       Personale dell'Azienda 
 
    1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende  ha  natura
privatistica ed e' disciplinato dall'art. 11 del decreto  legislativo
n. 207/2001, nonche' dalle previsioni normative contenute nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  come
modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 13. Al personale dipendente delle Aziende  si
applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto  al
quale la figura professionale appartiene. 
    2. Con apposito Regolamento, conforme alle linee  guida  definite
con provvedimento della Giunta regionale, le Aziende disciplinano  la
materia del personale  e  determinano  la  dotazione  organica  delle
strutture in cui  vengono  erogati  i  servizi,  nel  rispetto  degli
standard previsti dalla vigente normativa regionale per  il  rilascio
dell'autorizzazione  al  funzionamento  e  dell'accreditamento  fatta
salva, in ogni caso,  la  compatibilita'  con  le  disponibilita'  di
bilancio. 
    3. Fino all'approvazione della dotazione organica di cui al comma
2, le Aziende non possono procedere  all'assunzione  di  personale  a
tempo   indeterminato,   dovendo   utilizzare   prioritariamente   il
personale, comunque in servizio,  delle  Istituzioni  riordinate  che
hanno dato vita all'Azienda stessa. 
    4.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge  e,
comunque, fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma 2, le
eventuali carenze di personale, connesse con  effettive  esigenze  di
assicurare  il  regolare  svolgimento  delle  attivita'   statutarie,
possono essere superate mediante specifiche selezioni, secondo quanto
previsto al comma 2  dell'art.  5,  fatta  salva,  in  ogni  caso  la
compatibilita' con le disponibilita' di bilancio.