Art. 16 Patrimonio dell'Azienda 1. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 4, nonche' da ogni altro apporto di Enti ed organismi partecipanti all'Azienda stessa, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda esercita la gestione del patrimonio, in conformita' alle disposizioni del relativo Regolamento, alle direttive regionali in materia ed alle previsioni dell'art. 13 del decreto legislativo n. 207/2001, tenuto conto dei seguenti principi: a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalita' sociali; b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico, dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza; c) indisponibilita' dei beni destinati prevalentemente allo svolgimento delle attivita' statutarie ed all'erogazione dei servizi. 3. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditivita' e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, pena la nullita'.