Art. 16 
 
                       Patrimonio dell'Azienda 
 
    1. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dall'insieme di tutti
i beni mobili,  mezzi  ed  attrezzature  e  valori  mobiliari,  degli
immobili e delle rendite derivanti da livelli  e  canoni  enfiteutici
conferiti dalle Istituzioni in  sede  di  trasformazione,  risultanti
dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 4, nonche'  da
ogni altro apporto di  Enti  ed  organismi  partecipanti  all'Azienda
stessa, ivi compresi tutti i beni comunque  acquisiti  nell'esercizio
della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 
    2. Nell'ambito della propria  autonomia,  l'Azienda  esercita  la
gestione  del  patrimonio,  in  conformita'  alle  disposizioni   del
relativo Regolamento, alle direttive regionali  in  materia  ed  alle
previsioni dell'art. 13 del decreto legislativo n.  207/2001,  tenuto
conto dei seguenti principi: 
      a) mantenimento del  vincolo  di  destinazione  indicato  negli
Statuti e nelle Tavole di fondazione delle  Istituzioni  trasformate,
esclusivamente per finalita' sociali; 
      b)  conservazione,  per  quanto  possibile,   della   dotazione
originaria, con particolare riguardo  ai  beni  di  rilevante  valore
storico e monumentale e di notevole pregio artistico,  dei  quali  va
data comunicazione alla competente Soprintendenza; 
      c) indisponibilita' dei  beni  destinati  prevalentemente  allo
svolgimento delle attivita' statutarie ed all'erogazione dei servizi. 
    3. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale  di  previsione,  al
fine di incrementare la redditivita' e la resa  economica  annua,  su
conforme parere obbligatorio dell'Assemblea  dei  rappresentanti  dei
portatori  di   interesse,   predispone   un   piano   di   gestione,
valorizzazione, riqualificazione, trasformazione  e  dismissione  del
proprio patrimonio  disponibile,  immobiliare  e  mobiliare,  attuato
anche  con  operazioni  a  valenza  pluriennale,  da  sottoporre   ad
approvazione della Giunta regionale, pena la nullita'.