Art. 17 Contabilita' dell'Azienda 1. In materia di contabilita', l'Azienda adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, prevedono: a) l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli Enti Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico-finanziario annuale relativo all'esercizio successivo; b) la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile e relazione sull'attivita' gestionale), con le osservazioni dell'organo di revisione contabile; c) le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e di responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilita'; f) il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 3 dell'art. 16. 2. I Regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'art. 14 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.