Art. 17 
 
                      Contabilita' dell'Azienda 
 
    1.  In  materia  di   contabilita',   l'Azienda   adotta   propri
Regolamenti   sulla   base   dei   criteri   generali   di   gestione
economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati
dal codice civile che, inoltre, prevedono: 
      a) l'adozione, entro il termine del  31  dicembre,  e  comunque
entro la stessa data prevista  per  gli  Enti  Locali,  del  bilancio
economico  pluriennale  di  previsione  e  del  bilancio   preventivo
economico-finanziario annuale relativo all'esercizio successivo; 
      b) la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto
economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del  codice
civile e relazione sull'attivita' gestionale),  con  le  osservazioni
dell'organo di revisione contabile; 
      c) le modalita'  di  copertura  degli  eventuali  disavanzi  di
esercizio; 
      d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di  costo
e di responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi,  dei
rendimenti e dei risultati; 
      e) l'obbligo di  rendere  pubblici,  annualmente,  i  risultati
delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei  risultati  per
centri di costo e di responsabilita'; 
      f) il piano di valorizzazione e miglioramento  del  patrimonio,
di cui al comma 3 dell'art. 16. 
    2. I  Regolamenti  in  materia  contabile  devono  in  ogni  caso
uniformarsi al dettato dell'art. 14 del decreto legislativo 4  maggio
2001, n. 207.