Art. 18 Controllo e vigilanza sulle Aziende 1. E' attribuito al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull'amministrazione delle Aziende e di controllo di qualita' sui servizi dalle stesse erogati, in riferimento anche all'applicazione degli standard previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 308. 2. In relazione alle competenze di cui al comma 1, il Servizio regionale puo' disporre, in qualsiasi momento, accertamenti tesi a verificare che: a) lo svolgimento delle attivita' sia coerente con i fini statutari; b) la gestione contabile e amministrativa, attuata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicita', rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti; c) non sussistano situazioni di incompatibilita', ineleggibilita' o cointeressenza nell'assetto giuridico e istituzionale, e comunque non si versi in situazioni di organo scaduto o decaduto; d) i servizi gestiti dall'Azienda assicurino la costante erogazione delle prestazioni e la qualita' delle stesse, anche attraverso il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla vigente normativa. 3. Tutte le deliberazioni e determinazioni adottate dall'Azienda devono essere accessibili sul sito internet aziendale entro 5 giorni dall'adozione.