Art. 18 
 
                 Controllo e vigilanza sulle Aziende 
 
    1.  E'  attribuito  al   competente   Servizio   dell'Assessorato
regionale  alle  Politiche  Sociali  l'esercizio  delle  funzioni  in
materia  di  vigilanza  sugli  Organi  e  sull'amministrazione  delle
Aziende e di controllo di qualita' sui servizi dalle stesse  erogati,
in riferimento anche all'applicazione degli standard  previsti  dalla
normativa regionale in materia di autorizzazione al  funzionamento  e
accreditamento, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2001,  n.
308. 
    2. In relazione alle competenze di cui al comma  1,  il  Servizio
regionale puo' disporre, in qualsiasi momento,  accertamenti  tesi  a
verificare che: 
      a) lo svolgimento delle  attivita'  sia  coerente  con  i  fini
statutari; 
      b) la gestione  contabile  e  amministrativa,  attuata  secondo
criteri  di  efficienza,  efficacia,  trasparenza  ed   economicita',
rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti; 
      c)   non    sussistano    situazioni    di    incompatibilita',
ineleggibilita'   o   cointeressenza   nell'assetto    giuridico    e
istituzionale, e comunque  non  si  versi  in  situazioni  di  organo
scaduto o decaduto; 
      d)  i  servizi  gestiti  dall'Azienda  assicurino  la  costante
erogazione delle  prestazioni  e  la  qualita'  delle  stesse,  anche
attraverso il  rispetto  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  e
organizzativi definiti dalla vigente normativa. 
    3. Tutte le deliberazioni e determinazioni adottate  dall'Azienda
devono essere accessibili sul sito internet aziendale entro 5  giorni
dall'adozione.