Art. 21 Norme finali e transitorie 1. Ai processi di trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in soggetti di diritto privato attuati ai sensi della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e i benefici previsti dal decreto legislativo n. 207/2001. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, e fino al completamento del riordino del sistema delle Istituzioni, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali previgenti, in quanto non contrastanti con i principi generali in materia, dettati dalla legge n. 328/2000, e dal decreto legislativo n. 207/2001, e con le disposizioni della presente legge. 3. Nel periodo transitorio e fino alla costituzione delle ASP, non e' consentito porre in essere rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi di durata superiore ad un anno. 4. Fino al completamento del riordino delle Istituzioni, ai sensi della presente legge, restano erogabili, con le stesse procedure in atto, in relazione alle previsioni di stanziamento disposte con le relative leggi finanziarie regionali nei corrispondenti bilanci annuali, le agevolazioni ed i contributi in favore delle Istituzioni stesse, gia' previsti dalle leggi regionali n. 110/1998 e n. 125/1999. 5. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'automatica decadenza degli Organi di amministrazione, monocratici e collegiali, comunque denominati, di tutte le Istituzioni, regolarmente in carica e ricostituiti a norma delle vigenti disposizioni regionali e statutarie, nonche' dei corrispondenti Organi di revisione contabile precedentemente incaricati ai sensi della legge regionale n. 125/1999. 6. Nelle more della costituzione delle Aziende, al fine di assicurare la continuita' amministrativa e il regolare espletamento delle attivita' istituzionali, nonche' la puntuale e conforme esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida ad un «Organismo Straordinario» la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale costituito da piu' Province, restando separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalita' statutarie e le gestioni contabili. 7. L'Organismo Straordinario, al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di amministrazione di ciascuna Istituzione, e' nominato per la durata di un anno e comunque fino alla completa realizzazione del riordino delle Istituzioni interessate, che danno vita nel territorio di riferimento all'Azienda prevista dalla presente legge. 8. Ciascun Organismo Straordinario e' composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il provvedimento di nomina definisce il trattamento economico spettante ai componenti dell'Organismo Straordinario, nella misura massima prevista dall'art. 11, con oneri a carico dei bilanci di tutte le Istituzioni amministrate, ciascuna in proporzione diretta all'entita' del totale della spesa di parte corrente risultante dal conto consuntivo riferito al precedente esercizio. 9. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, nelle Istituzioni soggette a riordino prive o con insufficienti strutture burocratiche, l'Organismo Straordinario si avvale, senza oneri a carico delle IPAB stesse, delle strutture organizzative dei Comuni nei quali ciascuna Istituzione ha sede o svolge attivita' statutaria. 10. Nelle Istituzioni prive di una propria organizzazione burocratico-amministrativa, che risultano soggetti attuatori di iniziative progettuali riferite ad opere sociali ammesse a finanziamento statale e regionale attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ - Promozione Sociale), al fine di assicurare la continuita' degli adempimenti connessi con la realizzazione e la messa in funzione delle relative strutture, l'Organismo Straordinario si avvale, in via transitoria, fino alla conclusione dei lavori e, comunque, al massimo fino alla costituzione dell'ASP, della collaborazione del legale rappresentante della IPAB beneficiaria del finanziamento, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel caso in cui la responsabilita' delle attivita' e delle procedure tecnicoamministrative afferenti al progetto stesso non siano state affidate o delegate agli uffici dei rispettivi Comuni. 11. I Comuni sono tenuti a fornire, in ogni caso, senza oneri, attraverso le proprie strutture organizzative, la necessaria collaborazione e quanto occorrente per l'espletamento delle attivita' di ricognizione e degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4. 12. In via transitoria e fino alla costituzione dell'Azienda, per ciascun ambito provinciale, ovvero in un territorio costituito da piu' Province, contestualmente alla nomina dell'Organismo Straordinario di gestione, la Giunta regionale incarica un Collegio dei Revisori, a cui e' affidata la revisione economico-contabile di tutte le Istituzioni ricomprese nell'ambito territoriale medesimo, in sostituzione dei precedenti Organi unici di revisione nominati ai sensi della legge regionale n. 125/1999. 13. La composizione, le funzioni e le attribuzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dall'art. 12. Il trattamento economico di ciascun Revisore e' definito con il provvedimento di nomina, nella misura massima del venti per cento del compenso spettante al Presidente dell'Organismo Straordinario, con oneri a carico dei bilanci di tutte le Istituzioni soggette a revisione, ciascuna in proporzione diretta all'entita' del totale della spesa di parte corrente risultante dal conto consuntivo riferito al precedente esercizio. 14. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2000, nonche' alla legge n. 328/2000, al decreto legislativo n. 207/2001, al decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 308, ed alle altre norme in materia.