Art. 21 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
    1. Ai processi di trasformazione  delle  Istituzioni  in  Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona o in soggetti  di  diritto  privato
attuati ai sensi della presente legge, si applicano  le  agevolazioni
fiscali e i benefici previsti dal decreto legislativo n. 207/2001. 
    2. In sede di prima applicazione della presente legge, e fino  al
completamento del riordino del sistema  delle  Istituzioni,  ad  esse
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  statali   e   regionali
previgenti, in quanto non contrastanti con  i  principi  generali  in
materia, dettati dalla legge n. 328/2000, e dal  decreto  legislativo
n. 207/2001, e con le disposizioni della presente legge. 
    3. Nel periodo transitorio e fino alla  costituzione  delle  ASP,
non e' consentito  porre  in  essere  rapporti  contrattuali  per  la
fornitura di beni e servizi di durata superiore ad un anno. 
    4. Fino al completamento del riordino delle Istituzioni, ai sensi
della presente legge, restano erogabili, con le stesse  procedure  in
atto, in relazione alle previsioni di stanziamento  disposte  con  le
relative  leggi  finanziarie  regionali  nei  corrispondenti  bilanci
annuali, le agevolazioni ed i contributi in favore delle  Istituzioni
stesse,  gia'  previsti  dalle  leggi  regionali  n.  110/1998  e  n.
125/1999. 
    5. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'automatica
decadenza degli Organi di amministrazione, monocratici e  collegiali,
comunque denominati, di tutte le Istituzioni, regolarmente in  carica
e  ricostituiti  a  norma  delle  vigenti  disposizioni  regionali  e
statutarie, nonche' dei corrispondenti Organi di revisione  contabile
precedentemente  incaricati  ai  sensi  della  legge   regionale   n.
125/1999. 
    6. Nelle more  della  costituzione  delle  Aziende,  al  fine  di
assicurare la continuita' amministrativa e il  regolare  espletamento
delle  attivita'  istituzionali,  nonche'  la  puntuale  e   conforme
esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche  Sociali,  entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in
sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida  ad  un
«Organismo Straordinario» la provvisoria gestione unificata di  tutte
le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero
in un ambito  territoriale  costituito  da  piu'  Province,  restando
separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalita' statutarie e
le gestioni contabili. 
    7. L'Organismo Straordinario, al quale sono  attribuiti  tutti  i
poteri   riservati   dai   rispettivi   Statuti   agli   Organi    di
amministrazione di ciascuna Istituzione, e' nominato per la durata di
un anno e comunque fino  alla  completa  realizzazione  del  riordino
delle Istituzioni interessate,  che  danno  vita  nel  territorio  di
riferimento all'Azienda prevista dalla presente legge. 
    8. Ciascun Organismo Straordinario e'  composto  da  tre  membri,
tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui  uno  con  funzioni  di
Presidente. Il  provvedimento  di  nomina  definisce  il  trattamento
economico spettante ai componenti dell'Organismo Straordinario, nella
misura massima prevista dall'art. 11, con oneri a carico dei  bilanci
di tutte le Istituzioni amministrate, ciascuna in proporzione diretta
all'entita' del totale della spesa di parte corrente  risultante  dal
conto consuntivo riferito al precedente esercizio. 
    9. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art.
4, nelle Istituzioni soggette a riordino prive  o  con  insufficienti
strutture burocratiche, l'Organismo Straordinario  si  avvale,  senza
oneri a carico delle IPAB stesse, delle strutture  organizzative  dei
Comuni nei quali ciascuna Istituzione  ha  sede  o  svolge  attivita'
statutaria. 
    10.  Nelle  Istituzioni  prive  di  una  propria   organizzazione
burocratico-amministrativa,  che  risultano  soggetti  attuatori   di
iniziative  progettuali  riferite  ad   opere   sociali   ammesse   a
finanziamento statale e regionale  attraverso  Accordi  di  Programma
Quadro  (APQ  -  Promozione  Sociale),  al  fine  di  assicurare   la
continuita' degli adempimenti connessi  con  la  realizzazione  e  la
messa in funzione delle relative strutture, l'Organismo Straordinario
si avvale, in via transitoria, fino alla conclusione  dei  lavori  e,
comunque,  al  massimo  fino  alla   costituzione   dell'ASP,   della
collaborazione del legale rappresentante della IPAB beneficiaria  del
finanziamento, in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, soltanto nel caso in  cui  la  responsabilita'  delle
attivita'  e  delle  procedure  tecnicoamministrative  afferenti   al
progetto stesso non siano state affidate o delegate agli  uffici  dei
rispettivi Comuni. 
    11. I Comuni sono tenuti a fornire, in ogni  caso,  senza  oneri,
attraverso  le  proprie  strutture   organizzative,   la   necessaria
collaborazione e quanto occorrente per l'espletamento delle attivita'
di ricognizione e degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4. 
    12. In via transitoria e fino alla costituzione dell'Azienda, per
ciascun ambito provinciale, ovvero in  un  territorio  costituito  da
piu'   Province,   contestualmente   alla    nomina    dell'Organismo
Straordinario di gestione, la Giunta regionale incarica  un  Collegio
dei Revisori, a cui e' affidata la revisione  economico-contabile  di
tutte le Istituzioni ricomprese nell'ambito territoriale medesimo, in
sostituzione dei precedenti Organi unici  di  revisione  nominati  ai
sensi della legge regionale n. 125/1999. 
    13. La composizione, le funzioni e le attribuzioni  del  Collegio
dei Revisori sono disciplinate dall'art. 12. Il trattamento economico
di ciascun Revisore e' definito con il provvedimento di nomina, nella
misura  massima  del  venti  per  cento  del  compenso  spettante  al
Presidente dell'Organismo  Straordinario,  con  oneri  a  carico  dei
bilanci di tutte le Istituzioni soggette  a  revisione,  ciascuna  in
proporzione diretta all'entita'  del  totale  della  spesa  di  parte
corrente risultante  dal  conto  consuntivo  riferito  al  precedente
esercizio. 
    14. Per tutto quanto non disciplinato dalla  presente  legge,  si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n.  267/2000,
nonche' alla legge n. 328/2000, al decreto legislativo  n.  207/2001,
al decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 308, ed alle  altre  norme
in materia.