Art. 3 
 
Requisiti per la trasformazione  in  persone  giuridiche  di  diritto
                               privato 
 
    1. Le Istituzioni che deliberano  la  trasformazione  in  persone
giuridiche di diritto privato senza  scopo  di  lucro,  fondazioni  o
associazioni,  sono  tenute  ad  assicurare  la  salvaguardia   delle
finalita' statutarie e delle  Tavole  di  fondazione,  nonche'  della
volonta' dei fondatori. 
    2. Il requisito di cui all'art.  1,  comma  4,  lettera  b),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 si
considera  soddisfatto  quando  ai  soci  compete  l'elezione   della
maggioranza  dei  componenti  l'organo   collegiale   deliberante   e
l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'Ente,  mentre  il
requisito di cui all'art.  1,  comma  5,  lettera  b),  del  medesimo
decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti
l'organo collegiale deliberante e' designata da privati. 
    3. Il requisito di cui all'art.  1,  comma  6,  lettera  b),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 si
considera soddisfatto quando all'Autorita' Ecclesiastica  o  ad  Enti
religiosi  compete,  secondo  la   previsione   dello   Statuto,   la
designazione della maggioranza  dei  componenti  l'organo  collegiale
deliberante. 
    4. Possono, in ogni caso, trasformarsi in persone  giuridiche  di
diritto privato le Istituzioni che  svolgono  attivita'  inerente  la
sfera educativo-religiosa, per la quale hanno  ottenuto  il  relativo
decreto di riconoscimento, ai sensi  dell'art.  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). 
    5. Le Istituzioni gia' concentrate  negli  ex  ECA  e  da  questi
amministrate non  possono  in  alcun  caso  trasformarsi  in  persone
giuridiche di diritto privato.