Art. 3 Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato 1. Le Istituzioni che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, fondazioni o associazioni, sono tenute ad assicurare la salvaguardia delle finalita' statutarie e delle Tavole di fondazione, nonche' della volonta' dei fondatori. 2. Il requisito di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'Ente, mentre il requisito di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e' designata da privati. 3. Il requisito di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando all'Autorita' Ecclesiastica o ad Enti religiosi compete, secondo la previsione dello Statuto, la designazione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante. 4. Possono, in ogni caso, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato le Istituzioni che svolgono attivita' inerente la sfera educativo-religiosa, per la quale hanno ottenuto il relativo decreto di riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). 5. Le Istituzioni gia' concentrate negli ex ECA e da questi amministrate non possono in alcun caso trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato.