Art. 4 
 
                 Procedimento per la trasformazione 
 
    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, ogni Istituzione  e'  tenuta  ad  approvare  un  provvedimento
concernente  la  verifica  del  possesso   dei   requisiti   per   la
trasformazione, nonche' la ricognizione: 
      a) delle situazioni giuridiche pendenti; 
      b) del saldo di tesoreria; 
      c) del proprio patrimonio, mobiliare  ed  immobiliare  e  degli
eventuali diritti reali costituiti sullo stesso; 
      d) delle rendite di qualsiasi genere e di quelle  derivanti  da
livelli e canoni enfiteutici; 
      e) dei contratti di locazione, di  affitto  e  di  comodato  in
corso; 
      f) del personale comunque in  servizio,  indicato  in  apposito
elenco nominativo dal quale risultino, per  ciascun  dipendente,oltre
ai dati anagrafici: 
        1) la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza  e  il
termine, se previsto; 
        2) la qualifica ed il livello retributivo funzionale, con  il
relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse  le  indennita'
di posizione previste dal CCNL, nonche' gli  oneri  previdenziali  ed
assistenziali. 
    2. Se il provvedimento di cui al  comma  1  e'  finalizzato  alla
trasformazione in soggetto di  diritto  privato,  l'Istituzione  deve
contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione  della
bozza di un nuovo Statuto,  restando  l'efficacia  del  provvedimento
stesso subordinata  al  parere  obbligatorio  di  tutti  i  portatori
originari  di  interesse,  previsti  nello  Statuto   o   Tavola   di
fondazione, i quali  devono  esprimersi  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione della richiesta. La mancata formulazione  del  parere,  nel
termine fissato, assume valore di determinazione positiva. 
    3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso al  competente
Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il quale,
nei  successivi  novanta  giorni,  per  le  Istituzioni   che   hanno
deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la
sussistenza dei requisiti e predispone l'atto della Giunta  regionale
concernente il nulla osta per il  riconoscimento  della  personalita'
giuridica di diritto privato, ai sensi della legge regionale 3  marzo
2005, n. 13 (Norme  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art.  14  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616.
Abrogazione della legge regionale n. 6/1991), secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione  delle
modifiche dell'atto costitutivo dello Statuto (n. 17 dell'allegato  1
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59)) . 
    4. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate  in  Fondazioni  o
Associazioni, risultante dall'atto di ricognizione di cui al comma 1,
e' soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni: 
      a) mantenimento del  vincolo  di  destinazione  indicato  nello
Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalita' sociali; 
      b)  conservazione,  per  quanto  possibile,   della   dotazione
originaria, con particolare riguardo  ai  beni  di  rilevante  valore
storico e monumentale e di notevole pregio  artistico  dei  quali  va
data comunicazione alla competente Soprintendenza; 
      c) indisponibilita' dei beni destinati allo  svolgimento  delle
attivita' statutarie; 
      d)  divieto  di  procedere,  anche  in  forma  parziale,  senza
espressa autorizzazione della  Giunta  regionale,  ad  alienazioni  o
trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione  di
diritti reali sugli stessi, salvo che cio' risulti indispensabile per
fronteggiare  effettive  esigenze  di   reperimento   delle   risorse
finanziarie occorrenti per  il  mantenimento,  il  miglioramento  del
patrimonio indisponibile  e  per  il  potenziamento  delle  attivita'
istituzionali, con esclusione di destinazione al finanziamento  delle
spese di parte corrente o alla copertura di  eventuali  disavanzi  di
bilancio; 
      e) obbligo di devoluzione del patrimonio in favore dell'Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, in caso
di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi causa. 
    5. I dipendenti delle  Istituzioni,  che  continuano  a  prestare
servizio presso le stesse anche dopo la  trasformazione  in  Enti  di
diritto privato, hanno facolta' di conservare, a domanda,  il  regime
pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto
al momento dell'acquisto della natura giuridica di  diritto  privato,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338 (Disposizioni urgenti in materia  di  evasione  contributiva,  di
fiscalizzazione degli  oneri  sociali,  di  sgravi  contributivi  nel
Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei  patronati)  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 
    6. La domanda deve essere presentata  all'Ente  di  appartenenza,
pena la decadenza, entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di
esecutivita'  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
concernente la depubblicizzazione. 
    7. L'Ente e' tenuto a porre in essere  tutte  le  forme  previste
dalla legge per portare a  conoscenza  del  personale  dipendente  le
intervenute variazioni nella natura giuridica. 
    8. Per le Istituzioni riunite,  raggruppate  e  concentrate,  gli
adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente  riferiti
all'Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti il raggruppamento
o concentramento. 
    9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione  del  sistema
integrato di interventi e servizi  sociali,  secondo  i  principi  di
sussidiarieta' ed omogeneita', e di garantire  efficacia,  efficienza
ed      economicita'      nell'espletamento      delle      attivita'
socio-assistenziali,      sociosanitarie      e      socio-educative,
razionalizzando ed ottimizzando gli  interventi  sul  territorio,  la
Giunta  regionale,  nei  centottanta  giorni  successivi  al  termine
previsto per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1,  determina  la
costituzione  delle  Aziende  Pubbliche  di  Servizi  alla   Persona,
mediante il processo di  accorpamento  delle  Istituzioni  che  hanno
verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il  possesso  dei
prescritti requisiti per il mantenimento della natura pubblica. 
    10. Di norma, e' prevista la costituzione  di  una  sola  ASP  in
ciascuna Provincia. In relazione alle esigenze  e  alle  peculiarita'
del territorio, nonche' alla necessita' di  assicurare  una  migliore
erogazione dei servizi, la Giunta  regionale,  sentiti  gli  Enti  di
Ambito Sociale interessati,  ne  costituisce  un'altra  per  ciascuna
Provincia, qualora  sussista  una  diffusa  presenza  sul  territorio
stesso di un adeguato numero di Istituzioni riordinate, che siano  in
possesso di patrimoni il  cui  volume  puo'  assicurare  globalmente,
senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle  attivita'  in
entrambe le Aziende e che comunque non sia inferiore a € 5.000.000 (5
milioni di euro). 
    11. L'efficacia della norma di cui al  comma  10  e'  subordinata
all'approvazione, da  parte  del  Consiglio  regionale,  di  apposito
Regolamento attuativo. 
    12. Qualora in un ambito provinciale siano  presenti  Istituzioni
riordinate che, per insufficiente consistenza patrimoniale e limitata
diffusione  territoriale,  non  consentono  la  costituzione  ed   il
mantenimento della ASP di riferimento, la Giunta  regionale,  sentiti
gli Enti di Ambito Sociale interessati, dispone l'accorpamento  delle
Istituzioni stesse alla ASP di altra Provincia contigua.