Art. 4 Procedimento per la trasformazione 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione e' tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione, nonche' la ricognizione: a) delle situazioni giuridiche pendenti; b) del saldo di tesoreria; c) del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso; d) delle rendite di qualsiasi genere e di quelle derivanti da livelli e canoni enfiteutici; e) dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso; f) del personale comunque in servizio, indicato in apposito elenco nominativo dal quale risultino, per ciascun dipendente,oltre ai dati anagrafici: 1) la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto; 2) la qualifica ed il livello retributivo funzionale, con il relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse le indennita' di posizione previste dal CCNL, nonche' gli oneri previdenziali ed assistenziali. 2. Se il provvedimento di cui al comma 1 e' finalizzato alla trasformazione in soggetto di diritto privato, l'Istituzione deve contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione della bozza di un nuovo Statuto, restando l'efficacia del provvedimento stesso subordinata al parere obbligatorio di tutti i portatori originari di interesse, previsti nello Statuto o Tavola di fondazione, i quali devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata formulazione del parere, nel termine fissato, assume valore di determinazione positiva. 3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il quale, nei successivi novanta giorni, per le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la sussistenza dei requisiti e predispone l'atto della Giunta regionale concernente il nulla osta per il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della legge regionale n. 6/1991), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo dello Statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59)) . 4. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni, risultante dall'atto di ricognizione di cui al comma 1, e' soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni: a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalita' sociali; b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza; c) indisponibilita' dei beni destinati allo svolgimento delle attivita' statutarie; d) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, salvo che cio' risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attivita' istituzionali, con esclusione di destinazione al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio; e) obbligo di devoluzione del patrimonio in favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, in caso di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi causa. 5. I dipendenti delle Istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in Enti di diritto privato, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 6. La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutivita' del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente la depubblicizzazione. 7. L'Ente e' tenuto a porre in essere tutte le forme previste dalla legge per portare a conoscenza del personale dipendente le intervenute variazioni nella natura giuridica. 8. Per le Istituzioni riunite, raggruppate e concentrate, gli adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente riferiti all'Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti il raggruppamento o concentramento. 9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarieta' ed omogeneita', e di garantire efficacia, efficienza ed economicita' nell'espletamento delle attivita' socio-assistenziali, sociosanitarie e socio-educative, razionalizzando ed ottimizzando gli interventi sul territorio, la Giunta regionale, nei centottanta giorni successivi al termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 1, determina la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni che hanno verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della natura pubblica. 10. Di norma, e' prevista la costituzione di una sola ASP in ciascuna Provincia. In relazione alle esigenze e alle peculiarita' del territorio, nonche' alla necessita' di assicurare una migliore erogazione dei servizi, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, ne costituisce un'altra per ciascuna Provincia, qualora sussista una diffusa presenza sul territorio stesso di un adeguato numero di Istituzioni riordinate, che siano in possesso di patrimoni il cui volume puo' assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attivita' in entrambe le Aziende e che comunque non sia inferiore a € 5.000.000 (5 milioni di euro). 11. L'efficacia della norma di cui al comma 10 e' subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di apposito Regolamento attuativo. 12. Qualora in un ambito provinciale siano presenti Istituzioni riordinate che, per insufficiente consistenza patrimoniale e limitata diffusione territoriale, non consentono la costituzione ed il mantenimento della ASP di riferimento, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, dispone l'accorpamento delle Istituzioni stesse alla ASP di altra Provincia contigua.