Art. 5 Norme di salvaguardia 1. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazioni o Associazioni, non possono procedere all'ampliamento della dotazione organica ne' all'assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13 e di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attivita' statutarie, e' consentita la modifica della dotazione organica limitatamente all'individuazione di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative, ad invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando, in ogni caso, la necessaria compatibilita' con le disponibilita' di bilancio. 3. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazione o Associazione, non possono procedere, anche in forma parziale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ne' alla costituzione di diritti reali sugli stessi, ne' alla stipula di contratti di comodato e di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. 4. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentito il Comune interessato, puo' autorizzare alienazioni parziali di patrimonio, in caso di effettive esigenze connesse con il reperimento di risorse finanziarie, diversamente non ottenibili, da destinare ad urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale degli immobili direttamente utilizzati per le attivita' statutarie, la cui mancata esecuzione pregiudica la regolare erogazione dei servizi. 5. Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, all'inventario da redigere all'atto della trasformazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 207/2001, deve essere allegato, anche se con esito negativo, il verbale di ricognizione concernente i livelli e i canoni enfiteutici, nonche' gli atti di alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, di costituzione di diritti reali sugli stessi a favore di terzi, di stipula di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, disposti in violazione della pregressa normativa statale e regionale di salvaguardia.