Art. 5 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione
in ASP ovvero in Fondazioni o  Associazioni,  non  possono  procedere
all'ampliamento  della  dotazione  organica  ne'  all'assunzione   di
personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico. 
    2. In deroga a quanto disposto dal comma 1,  nel  rispetto  delle
norme di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche),  come  modificato  dal  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13 e di
cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica),
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per effettive esigenze
connesse con il regolare svolgimento delle attivita'  statutarie,  e'
consentita  la  modifica  della  dotazione   organica   limitatamente
all'individuazione di eventuali  profili  professionali  previsti  da
specifiche normative,  ad  invarianza  di  spesa  rispetto  a  quella
sostenuta nell'esercizio precedente alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, ferma restando, in  ogni  caso,  la  necessaria
compatibilita' con le disponibilita' di bilancio. 
    3. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione
in ASP ovvero in Fondazione o Associazione,  non  possono  procedere,
anche in forma parziale, ad  alienazioni  o  trasformazioni  di  beni
immobili o di titoli, ne' alla costituzione di  diritti  reali  sugli
stessi, ne' alla stipula di contratti di comodato e di locazione o di
affitto  di  durata  superiore  a  quella   minima   prevista   dalla
legislazione vigente. 
    4. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle disposizioni di
cui al comma 3, la Giunta regionale, sentito il  Comune  interessato,
puo' autorizzare alienazioni  parziali  di  patrimonio,  in  caso  di
effettive  esigenze  connesse   con   il   reperimento   di   risorse
finanziarie, diversamente non ottenibili, da destinare ad urgenti  ed
indifferibili  interventi  di   manutenzione   straordinaria   e   di
adeguamento funzionale degli immobili direttamente utilizzati per  le
attivita'  statutarie,  la  cui  mancata  esecuzione  pregiudica   la
regolare erogazione dei servizi. 
    5. Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 1  dell'art.  4,
all'inventario da redigere all'atto della  trasformazione,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 207/2001, deve  essere
allegato, anche se con esito negativo,  il  verbale  di  ricognizione
concernente i livelli e i canoni enfiteutici,  nonche'  gli  atti  di
alienazione o  trasformazione  di  beni  immobili  o  di  titoli,  di
costituzione di diritti reali sugli stessi  a  favore  di  terzi,  di
stipula di contratti di locazione o di affitto di durata superiore  a
quella  minima  prevista  dalla  legislazione  vigente,  disposti  in
violazione  della  pregressa  normativa  statale   e   regionale   di
salvaguardia.