Art. 6 Estinzioni 1. Sono dichiarate estinte, a seguito di accertamento d'ufficio da parte del competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, le Istituzioni che: a) entro il termine fissato, non hanno approvato o non risultano in grado di approvare il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 4; b) dispongono di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio assolutamente insufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari e la concreta erogazione dei servizi, che configurano oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari; c) risultano, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi e su conforme dichiarazione del Comune, in situazione di evidente inattivita' statutaria, perdurante da oltre due anni; d) risultano aver esaurito le finalita' statutarie e delle Tavole di fondazione, ovvero non sono piu' in grado di conseguirle; e) si trovano in situazioni di inattivita' o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilita' della sua ricostituzione per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze. 2. L'estinzione e' disposta con provvedimento della Giunta regionale, che acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 3. L'estinzione, disposta per una delle cause di cui al comma 1, comporta il trasferimento delle situazioni giuridiche pregresse, del personale dipendente di ruolo e dei patrimoni, con vincolo di destinazione a finalita' sociali, all'ASP territorialmente competente e, fino alla sua costituzione, al Comune o ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso le quali gli Enti perseguivano i fini istituzionali, con obbligo di successivo conferimento alla rispettiva ASP, nei termini e con le modalita' previsti dalla presente legge. 4. Fino alla costituzione delle ASP, il personale dipendente di ruolo delle Istituzioni estinte e' temporaneamente assegnato, in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune affidatario delle procedure di estinzione. 5. Con il provvedimento di estinzione, tutti gli adempimenti di ricognizione previsti al comma 1 dell'art. 4 sono affidati, in qualita' di organo liquidatore, al Sindaco pro-tempore del Comune sede dell'Istituzione estinta, il quale e' tenuto a concludere le relative procedure entro il termine di centoventi giorni dalla data di efficacia del provvedimento regionale di cui al comma 2, ferma restando la possibilita' di avvalersi, eventualmente, senza oneri a carico dell'Istituzione, di un suo delegato, nonche', per le implicazioni di natura tecnica, contabile e amministrativa, delle strutture organizzative del Comune stesso. 6. Sono trasferite ai rispettivi Comuni, con obbligo di conferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP territorialmente competente, le strutture destinate ad attivita' socio-assistenziali e socio-educative appartenenti ad Istituzioni infraregionali, aventi sede legale in altra regione, comprese quelle realizzate, in regime di convenzione, con impiego di fondi pubblici derivanti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive), originariamente destinate a funzioni socio-educative di competenza dei Comuni stessi e non piu' utilizzate ne' oggettivamente piu' utilizzabili per le primitive finalita', non sussistendo le condizioni che ne avevano determinato il rapporto di convenzione. 7. Entro il termine previsto al comma 1 dell'art. 4, i Comuni accertano l'eventuale presenza sul proprio territorio delle strutture di cui al comma 6 e ne deliberano, con provvedimento di Consiglio, l'acquisizione al patrimonio. Il provvedimento e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione. Nei successivi trenta giorni, il provvedimento stesso e' trasmesso, per gli ulteriori adempimenti, al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, nonche' al Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare della Giunta regionale e, se costituita, alla ASP di riferimento.