Art. 6 
 
                             Estinzioni 
 
    1. Sono dichiarate estinte, a seguito di  accertamento  d'ufficio
da parte del  competente  Servizio  dell'Assessorato  regionale  alle
Politiche Sociali, le Istituzioni che: 
      a)  entro  il  termine  fissato,  non  hanno  approvato  o  non
risultano in grado di approvare il provvedimento di cui  al  comma  1
dell'art. 4; 
      b)  dispongono  di  un  patrimonio  e  di  risorse  annualmente
iscritte in bilancio assolutamente  insufficienti  per  garantire  il
conseguimento  dei  fini  statutari  e  la  concreta  erogazione  dei
servizi, che configurano  oggettive  situazioni  di  non  contingente
mancanza di mezzi economici e finanziari; 
      c) risultano,  da  verifica  sui  rispettivi  bilanci  e  conti
consuntivi e su conforme dichiarazione del Comune, in  situazione  di
evidente inattivita' statutaria, perdurante da oltre due anni; 
      d) risultano aver esaurito  le  finalita'  statutarie  e  delle
Tavole di fondazione, ovvero non sono piu' in grado di conseguirle; 
      e)  si  trovano  in  situazioni  di  inattivita'   o   mancanza
dell'organo   ordinario   di   amministrazione   e    di    oggettiva
impossibilita' della sua ricostituzione per  inerzia  o  carenza  dei
soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti  ad
esprimere proprie rappresentanze. 
    2.  L'estinzione  e'  disposta  con  provvedimento  della  Giunta
regionale,  che  acquista  efficacia  dal  primo  giorno   del   mese
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale
della Regione Abruzzo. 
    3. L'estinzione, disposta per una delle cause di cui al comma  1,
comporta il trasferimento delle situazioni giuridiche pregresse,  del
personale dipendente  di  ruolo  e  dei  patrimoni,  con  vincolo  di
destinazione a finalita' sociali, all'ASP territorialmente competente
e, fino alla sua costituzione,  al  Comune  o  ai  Comuni  nei  quali
risultano  ubicate  le  strutture  attraverso  le  quali   gli   Enti
perseguivano  i  fini  istituzionali,  con  obbligo   di   successivo
conferimento alla rispettiva ASP, nei  termini  e  con  le  modalita'
previsti dalla presente legge. 
    4. Fino alla costituzione delle ASP, il personale  dipendente  di
ruolo delle Istituzioni  estinte  e'  temporaneamente  assegnato,  in
posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune
affidatario delle procedure di estinzione. 
    5. Con il provvedimento di estinzione, tutti gli  adempimenti  di
ricognizione previsti al  comma  1  dell'art.  4  sono  affidati,  in
qualita' di organo liquidatore, al  Sindaco  pro-tempore  del  Comune
sede dell'Istituzione estinta, il quale e'  tenuto  a  concludere  le
relative procedure entro il termine di centoventi giorni  dalla  data
di efficacia del provvedimento regionale di cui  al  comma  2,  ferma
restando la possibilita' di avvalersi, eventualmente, senza  oneri  a
carico  dell'Istituzione,  di  un  suo  delegato,  nonche',  per   le
implicazioni di natura tecnica,  contabile  e  amministrativa,  delle
strutture organizzative del Comune stesso. 
    6.  Sono  trasferite  ai  rispettivi  Comuni,  con   obbligo   di
conferimento al patrimonio  indisponibile  dell'ASP  territorialmente
competente, le strutture destinate ad attivita' socio-assistenziali e
socio-educative appartenenti ad  Istituzioni  infraregionali,  aventi
sede legale in altra regione, comprese quelle realizzate,  in  regime
di   convenzione,   con   impiego   di   fondi   pubblici   derivanti
dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi  della  legge
10  agosto  1950,  n.  646  (Istituzione  della   Cassa   per   opere
straordinarie di pubblico interesse  nell'Italia  meridionale  (Cassa
per il Mezzogiorno)) nel testo risultante dalle modifiche  introdotte
dalla legge n. 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  recante
Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n.  64,  in  tema  di  disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno  e  norme  per
l'agevolazione delle attivita' produttive), originariamente destinate
a funzioni socio-educative di competenza dei Comuni stessi e non piu'
utilizzate ne' oggettivamente  piu'  utilizzabili  per  le  primitive
finalita', non sussistendo le condizioni che ne  avevano  determinato
il rapporto di convenzione. 
    7. Entro il termine previsto al comma 1  dell'art.  4,  i  Comuni
accertano l'eventuale presenza sul proprio territorio delle strutture
di cui al comma 6 e ne deliberano, con  provvedimento  di  Consiglio,
l'acquisizione al patrimonio.  Il  provvedimento  e'  pubblicato  sul
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo con  efficacia  dal  primo
giorno del mese successivo alla pubblicazione. Nei successivi  trenta
giorni, il provvedimento  stesso  e'  trasmesso,  per  gli  ulteriori
adempimenti, al competente Servizio dell'Assessorato  regionale  alle
Politiche  Sociali,  nonche'  al  Servizio   Demanio   e   Patrimonio
Immobiliare della Giunta regionale e,  se  costituita,  alla  ASP  di
riferimento.