Art. 7 
 
              Aziende pubbliche di servizi alla persona 
 
    1. Le Aziende pubbliche  di  servizi  alla  persona,  di  seguito
denominate ASP, costituite nei modi  e  nei  termini  previsti  dalla
presente legge, hanno  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico
senza  fini  di  lucro  e  sono  dotate  di   autonomia   statutaria,
gestionale, patrimoniale,  contabile  e  finanziaria.  Esse  svolgono
l'attivita' secondo  i  principi  e  i  criteri  di  buon  andamento,
trasparenza, imparzialita', efficienza,  efficacia  ed  economicita',
nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni  caso,
non  meno  di  un  terzo  delle  entrate  di  parte   corrente   alla
realizzazione delle attivita' statutarie. 
    2. Al fine di mantenere la propria identita' e il legame  con  la
comunita' territoriale di  riferimento,  le  strutture  organizzative
delle IPAB trasformate conservano  la  stessa  denominazione  che  ne
aveva caratterizzato la  specifica  attivita',  secondo  l'originaria
previsione degli scopi statutari,  sostituendo  l'acronimo  IPAB  con
ASP. 
    3. Le Aziende,  nell'ambito  della  propria  autonomia,  adottano
tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento
dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in  sede  di
programmazione  regionale  e  locale  degli  interventi   sociali   e
sociosanitari, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi. 
    4. Al  fine  di  assicurare  la  migliore  e  la  piu'  razionale
organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali,
secondo   principi   di   efficacia,   efficienza   ed   economicita'
nell'espletamento  delle   attivita',   eliminando   duplicazioni   e
sovrapposizioni di interventi, gli organismi  comunali,  che  erogano
servizi alla persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
Enti locali) nella forma dell'Istituzione, dell'Azienda  speciale  di
servizi, anche consortile, o della societa' ovvero  dell'associazione
con capitale interamente pubblico e totalmente controllata  dall'Ente
titolare, confluiscono nell'Azienda istituita a norma della  presente
legge. Entro il termine previsto al comma 1 dell'art. 4, i rispettivi
Consigli comunali adottano i conseguenti  provvedimenti,  assicurando
il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi e'  riservata,
in seno all'Assemblea dell'ASP, la rappresentanza equivalente  a  tre
membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale. 
    5. Le attivita' direttamente legate al raggiungimento degli scopi
istituzionali, caratterizzanti la  natura  dell'Ente,  devono  essere
gestite dall'Azienda in forma diretta o in convenzione  con  soggetti
operanti  in  campo  sociale,  secondo  la  disciplina  prevista  nel
Regolamento di organizzazione. 
    6. I Comuni nel cui territorio non risultano presenti Istituzioni
ed organismi da trasformare  possono  partecipare  alla  costituzione
dell'ASP, con diritto alla  relativa  rappresentanza  nell'Assemblea,
assicurando  il  necessario  apporto  patrimoniale,  secondo   quanto
previsto nello Statuto dell'Azienda stessa. 
    7. I beni gia' trasferiti  ai  Comuni,  a  seguito  di  pregresse
estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali,  possono
essere conferiti all'Azienda, con  diritto  del  Comune  stesso  alla
rappresentanza nell'Assemblea equivalente a tre membri,  di  cui  una
attribuita alla minoranza del Consiglio comunale. 
    8. All'Azienda possono partecipare, in qualita'  di  soci,  anche
Enti e Fondazioni di  diritto  privato,  con  personalita'  giuridica
regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo  di
conferimento di risorse finanziarie e  patrimoniali,  secondo  quanto
previsto nello Statuto dell'Azienda stessa, a condizione che, in ogni
caso, sussista la maggioranza pubblica  dell'Azienda.  Ad  ognuno  di
essi spetta la relativa rappresentanza, equivalente ad un  solo  voto
assembleare.