Art. 7 Aziende pubbliche di servizi alla persona 1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP, costituite nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attivita' secondo i principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialita', efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attivita' statutarie. 2. Al fine di mantenere la propria identita' e il legame con la comunita' territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attivita', secondo l'originaria previsione degli scopi statutari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP. 3. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e locale degli interventi sociali e sociosanitari, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi. 4. Al fine di assicurare la migliore e la piu' razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicita' nell'espletamento delle attivita', eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) nella forma dell'Istituzione, dell'Azienda speciale di servizi, anche consortile, o della societa' ovvero dell'associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall'Ente titolare, confluiscono nell'Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto al comma 1 dell'art. 4, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi e' riservata, in seno all'Assemblea dell'ASP, la rappresentanza equivalente a tre membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale. 5. Le attivita' direttamente legate al raggiungimento degli scopi istituzionali, caratterizzanti la natura dell'Ente, devono essere gestite dall'Azienda in forma diretta o in convenzione con soggetti operanti in campo sociale, secondo la disciplina prevista nel Regolamento di organizzazione. 6. I Comuni nel cui territorio non risultano presenti Istituzioni ed organismi da trasformare possono partecipare alla costituzione dell'ASP, con diritto alla relativa rappresentanza nell'Assemblea, assicurando il necessario apporto patrimoniale, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa. 7. I beni gia' trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all'Azienda, con diritto del Comune stesso alla rappresentanza nell'Assemblea equivalente a tre membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale. 8. All'Azienda possono partecipare, in qualita' di soci, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalita' giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa, a condizione che, in ogni caso, sussista la maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetta la relativa rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.