Art. 8 
 
                        Statuti e Regolamenti 
 
    1.  Gli  Statuti  delle  Aziende  di  cui  alla  presente   legge
disciplinano, sulla base della vigente normativa statale e regionale,
le  finalita',  le  modalita'  organizzative  e  gestionali,  nonche'
l'elezione degli Organi di governo,  assicurando  il  rispetto  delle
originarie volonta' costitutive  delle  Istituzioni  trasformate  che
hanno dato vita all'Azienda. 
    2. Lo Statuto, elaborato secondo  le  linee  guida  definite  con
provvedimento di Giunta regionale, determina, in particolare: 
      a) la composizione, la durata in carica,  le  competenze  e  il
funzionamento, nonche' i criteri  per  la  nomina,  la  revoca  e  la
decadenza degli Organi delle Aziende; 
      b) i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle
Aziende. 
    3. Lo Statuto e' approvato dal Consiglio di Amministrazione della
ASP su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti
originari di interesse delle Istituzioni riordinate  che  hanno  dato
vita  all'Azienda  (ASP),  nonche'  degli  altri  Enti  ed  organismi
eventualmente aderenti all'Azienda stessa, a maggioranza degli aventi
diritto, che rappresentino almeno i due terzi dei voti assembleari. 
    4.  Lo  Statuto  e'  omologato  con  provvedimento  della  Giunta
regionale ed e' pubblicato sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Abruzzo, con efficacia dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla
pubblicazione. 
    5. Le modifiche, variazioni ed integrazioni dello Statuto,  anche
conseguenti a nuove adesioni, sono approvate con le stesse  modalita'
e nei termini di cui ai commi 3 e 4. 
    6. I Consigli di Amministrazione delle ASP, in  conformita'  alle
linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale,  adottano
Regolamenti di organizzazione e di contabilita'  che  in  particolare
individuano: 
      a) le modalita' di valutazione interna della gestione tecnica e
amministrativa; 
      b) gli eventuali emolumenti e  rimborsi  spese  spettanti  agli
Organi.