Art. 8 Statuti e Regolamenti 1. Gli Statuti delle Aziende di cui alla presente legge disciplinano, sulla base della vigente normativa statale e regionale, le finalita', le modalita' organizzative e gestionali, nonche' l'elezione degli Organi di governo, assicurando il rispetto delle originarie volonta' costitutive delle Istituzioni trasformate che hanno dato vita all'Azienda. 2. Lo Statuto, elaborato secondo le linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, determina, in particolare: a) la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonche' i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli Organi delle Aziende; b) i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle Aziende. 3. Lo Statuto e' approvato dal Consiglio di Amministrazione della ASP su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti originari di interesse delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda (ASP), nonche' degli altri Enti ed organismi eventualmente aderenti all'Azienda stessa, a maggioranza degli aventi diritto, che rappresentino almeno i due terzi dei voti assembleari. 4. Lo Statuto e' omologato con provvedimento della Giunta regionale ed e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione. 5. Le modifiche, variazioni ed integrazioni dello Statuto, anche conseguenti a nuove adesioni, sono approvate con le stesse modalita' e nei termini di cui ai commi 3 e 4. 6. I Consigli di Amministrazione delle ASP, in conformita' alle linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, adottano Regolamenti di organizzazione e di contabilita' che in particolare individuano: a) le modalita' di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa; b) gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli Organi.