Allegato Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996. Art. 1. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0245/1996 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale) e' sostituita dalla seguente: «b) i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;». 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996, e' aggiunta la seguente: «d-bis) i progetti di cui al comma 3 qualora, all'esito della procedura di cui all'art. 9-bis della legge regionale n. 43/1990, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.». 3. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996, le parole «aree sensibili» sono sostituite dalle seguenti: «aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991». 4. Dopo il comma 4 dell' art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non sono sottoposti a procedura di verifica gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie, che rispettino i seguenti criteri e condizioni: a) l'intervento non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta come definita dalla legge n. 394/1991; b) l'intersezione riguarda strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane secondarie, strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili; c) l'intervento non prevede l'inserimento di nuovi rami; d) l'intervento non prevede la realizzazione di nuovi livelli sfalsati; e) qualora l'intervento riguardi la trasformazione dell'intersezione esistente in un'intersezione a rotatoria, il diametro della circonferenza esterna, ossia il limite della corona rotatoria, non supera i cinquanta metri.». Art. 2. Abrogazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996 e' abrogato. Art. 3. Norma transitoria 1. Sono archiviate d'ufficio le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relative a progetti che ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996 come inserito dall'art. 1, comma 4 del presente regolamento non sono sottoposti a procedura di verifica. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo