Allegato 
 
Regolamento recante modifiche  al  regolamento  di  esecuzione  delle
  norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  in  materia  di
  valutazione  di  impatto  ambientale  emanato   con   decreto   del
  Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996. 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifiche  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della   giunta
                       regionale n. 0245/1996 
 
    1. La lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Giunta  regionale  8  luglio  1996,  n.  0245/Pres.,
(Regolamento  di  esecuzione  delle  norme  della  Regione   autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  in  materia   di   valutazione   di   impatto
ambientale) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) i progetti di cui agli allegati III e IV alla  parte  II  del
decreto  legislativo  n.  152/2006,  ricadenti,  anche  parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come  definite  dalla  legge  6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali
le soglie  dimensionali,  ove  previste,  sono  ridotte  del  50  per
cento;». 
    2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della  Giunta  regionale  n.  0245/1996,  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «d-bis) i progetti di cui al comma  3  qualora,  all'esito  della
procedura di cui all'art. 9-bis della legge regionale n. 43/1990,  si
ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente  o  che
le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.». 
    3. Alla lettera c) del  comma  3  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Giunta  regionale  n.  0245/1996,  le  parole  «aree
sensibili» sono sostituite dalle seguenti:  «aree  naturali  protette
come definite dalla legge n. 394/1991». 
    4. Dopo il comma 4 dell' art. 4 del decreto del Presidente  della
Giunta regionale n. 0245/1996 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis.  Non  sono  sottoposti  a  procedura  di   verifica   gli
interventi di messa in sicurezza,  riqualificazione,  sistemazione  e
fluidificazione  di  intersezioni  esistenti  su  strade  extraurbane
secondarie, che rispettino i seguenti criteri e condizioni: 
      a)  l'intervento  non  ricade  neppure  parzialmente  in   area
naturale protetta come definita dalla legge n. 394/1991; 
      b) l'intersezione riguarda strade  extraurbane  secondarie  con
altre  strade  extraurbane  secondarie,  strade  locali   urbane   ed
extraurbane, o assimilabili; 
      c) l'intervento non prevede l'inserimento di nuovi rami; 
      d) l'intervento non prevede la realizzazione di  nuovi  livelli
sfalsati; 
      e)   qualora   l'intervento    riguardi    la    trasformazione
dell'intersezione  esistente  in  un'intersezione  a  rotatoria,   il
diametro della circonferenza esterna, ossia il  limite  della  corona
rotatoria, non supera i cinquanta metri.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Abrogazione dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
                       regionale n. 0245/1996 
 
    1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale  n.
0245/1996 e' abrogato. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Sono archiviate d'ufficio le procedure in corso alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento relative a progetti che ai
sensi dell'art. 4, comma  4-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 0245/1996 come inserito dall'art. 1, comma 4  del
presente regolamento non sono sottoposti a procedura di verifica. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo