(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 
         Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e  il
contenimento dell'inquinamento luminoso e  il  conseguente  risparmio
energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell'ambiente
nonche' degli equilibri ecologici e della  tutela  della  salute  dei
cittadini. 
    2. A tal fine si intende per inquinamento luminoso ogni forma  di
luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa e'
funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di  sopra
della linea dell'orizzonte. 
    3. Per l'attuazione di quanto previsto dal  comma  1,  la  Giunta
provinciale  fissa  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge,  con  deliberazione  da  pubblicarsi  nel  Bollettino
ufficiale della Regione, i criteri per  la  realizzazione  dei  nuovi
impianti di illuminazione esterna pubblica nonche'  per  il  graduale
adeguamento  degli  impianti  pubblici  esistenti.  Entro   un   anno
dall'approvazione della deliberazione di  cui  al  presente  comma  i
comuni elaborano il piano per l'adeguamento degli  impianti  pubblici
esistenti.