Art. 10 Autobus alimentati ad idrogeno 1. La Giunta provinciale e' autorizzata a promuovere, per un importo complessivo non superiore a 9 milioni di euro, le procedure di gara per l'acquisto, la messa in servizio in via sperimentale sul territorio provinciale, e la manutenzione di cinque autobus alimentati ad idrogeno, alla condizione che la Commissione dell'Unione Europea concorra al finanziamento degli oneri connessi in misura non inferiore al 34 per cento della spesa complessiva sulla base della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1639/2006/CE, istitutiva di un programma quadro per la competitivita' e l'innovazione (2007-2013), pubblicata nella G.U.C.E. 9 novembre 2006, n. L310.