Art. 10 
 
                   Autobus alimentati ad idrogeno 
 
    1. La Giunta provinciale e'  autorizzata  a  promuovere,  per  un
importo complessivo non superiore a 9 milioni di euro,  le  procedure
di gara per l'acquisto, la messa in servizio in via sperimentale  sul
territorio  provinciale,  e  la  manutenzione   di   cinque   autobus
alimentati  ad  idrogeno,  alla   condizione   che   la   Commissione
dell'Unione Europea concorra al finanziamento degli oneri connessi in
misura non inferiore al 34 per cento della  spesa  complessiva  sulla
base della decisione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  n.
1639/2006/CE, istitutiva di un programma quadro per la competitivita'
e l'innovazione (2007-2013), pubblicata  nella  G.U.C.E.  9  novembre
2006, n. L310.