Art. 2 
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7,  "Norme  in
  materia  di  utilizzazione  di  acque  pubbliche  e   di   impianti
  elettrici" 
 
    1.  Al  primo  periodo  del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
provinciale 30 settembre 2005, n. 7,  e  successive  modifiche,  sono
soppresse le parole: "o per le varianti alle stesse". 
    2.  Al comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale  30  settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente  periodo:
"Fatto  salvo  il  rispetto  del  vincolo  paesaggistico,  non  trova
applicazione il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16." 
    3.  Dopo il comma  4  dell'art.  4  della  legge  provinciale  30
settembre 2005, n. 7, e' aggiunto il seguente comma: 
      "5.  Il  concessionario  di  un   impianto   di   utilizzazione
dell'acqua e'  tenuto  a  mantenere  gli  impianti  secondo  standard
tecnologici tali da garantire costantemente il buon  funzionamento  e
la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo." 
    4. Il comma 1 dell'art. 8 della legge  provinciale  30  settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      "1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l'utente di  acqua
pubblica che intende  apportare  varianti  ad  una  derivazione  gia'
riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente  ufficio  della
Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia." 
    5. Il comma 2 dell'art. 8 della legge  provinciale  30  settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      "2. Si considerano varianti  sostanziali  quelle  modificazioni
che riguardano l'aumento, anche se solo in singole fasi  del  periodo
di  utilizzo,  della  quantita'  d'acqua  concessa  o   riconosciuta,
l'estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento  del  punto  di
presa o del punto  di  restituzione.  Alle  varianti  sostanziali  si
applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni." 
    6. I commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
      "3. La richiesta di variante sostanziale relativa a domande  di
derivazione in corso di  istruttoria  e'  considerata,  a  tutti  gli
effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente. 
    4. Sono autorizzate dal  competente  ufficio  della  Ripartizione
provinciale Acque pubbliche ed energia le seguenti varianti  relative
a: 
      a)  costruzione,  risanamento  o  migliorie  di   impianti   di
captazione di acque superficiali; 
      b) costruzione o risanamento di parti di impianti idroelettrici
e di impianti  di  approvvigionamento  idropotabile  pubblico,  fatta
eccezione per la rete distributiva e gli allacciamenti  agli  edifici
civili. L'autorizzazione e'  rilasciata,  sentita  la  conferenza  di
servizi di cui all'art. 3, comma 6.  L'autorizzazione  sostituisce  a
tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere,  visto  o  nulla
osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il  parere  della
commissione edilizia." 
    7. Il comma 5 dell'art. 8 della legge  provinciale  30  settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      "5. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale  Acque
pubbliche ed energia rilascia un parere vincolante per la costruzione
o l'ampliamento di serbatoi  di  accumulo  superiori  a  5.000  metri
cubi." 
    8. Dopo il  comma  5  dell'art.  8  della  legge  provinciale  30
settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
      "6. Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della
Ripartizione provinciale Acque pubbliche  ed  energia  unicamente  le
varianti relative a: 
        a)  macchinari   destinati   alla   produzione   dell'energia
elettrica; 
        b)  estensione  della  superficie  irrigua,  della  zona   di
approvvigionamento della rete potabile pubblica  e  della  superficie
interessata dall'innevamento programmato,  senza  aumento  dell'acqua
derivata, qualora siano  adottate  misure  finalizzate  al  risparmio
dell'acqua o al piu' razionale utilizzo dell'acqua o  che  comportino
modifiche  inerenti  le  tecniche  di   irrigazione   o   innevamento
programmato." 
    9. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 30 settembre  2005,  n.
7, e' inserito il seguente articolo: 
      "Art. 15-bis (Accesso ai dati) - 1. Per garantire la necessaria
informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e  iscritti
- le associazioni di categoria,  le  cooperative  e  i  consorzi  del
settore agricolo possono accedere ai dati inerenti  alle  derivazioni
d'acqua trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano." 
    10. Il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 30  settembre
2005, n. 7, e' cosi' sostituito: 
      "1. Ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, tutte
le concessioni alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30
anni, fatta salva la fissazione di un  termine  piu'  breve  ai  fini
dell'esame di  misure  necessarie  al  buon  regime  delle  acque,  a
condizione  che  sussistano  i  seguenti  presupposti:  non  osti  un
superiore interesse pubblico, persistano i fini della  derivazione  e
l'utenza sia in esercizio e non sia contraria al  buon  regime  delle
acque, gli impianti siano conformi allo stato  della  tecnica  e,  in
caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla  continuazione
dell'esercizio ai sensi  dell'art.  13  della  legge  provinciale  18
giugno 2002, n. 8, e successive modifiche."