Art. 4 
 
                           Domande inevase 
 
    1. Le disposizioni di cui  all'art.  19,  comma  8,  della  legge
provinciale  20  luglio  2006,  n.  7,  e  successive  modifiche,  si
applicano   anche   alle   domande   ancora    inevase,    presentate
antecedentemente al 2 agosto 2006. Qualora per la medesima  procedura
siano presentate piu' domande, si considera la data di  presentazione
della prima domanda di concessione.