Art. 5 
 
Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8,  "Disposizioni
                            sulle acque" 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 2002,
n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      "4. Gli enti locali, anche in forma associata,  possono  cedere
la proprieta' degli impianti, delle  reti  e  delle  altre  dotazioni
destinate  all'esercizio  dei  servizi  di  acquedotto,  fognatura  e
depurazione esclusivamente a consorzi,  a  societa'  a  prevalente  o
totale  partecipazione  pubblica,   alle   comunita'   comprensoriali
costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991,  n.  7,  e
successive modifiche, o al comune  sede  di  impianto.  Nel  caso  di
scioglimento di consorzi, la proprieta' delle opere e degli  impianti
di interesse  sovracomunale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  va
trasferita a titolo gratuito ad una  delle  forme  di  collaborazione
definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2  o  al  comune
sede di impianto." 
    2. Il comma 4 dell'art. 18  della  legge  provinciale  18  giugno
2002, n. 8, e' cosi' sostituito: 
      "4. I documenti grafici indicanti l'estensione  delle  aree  di
tutela  dell'acqua   potabile   sono   trasmessi:ai   gestori   degli
acquedotti,  all'azienda  sanitaria,  alla  Ripartizione  provinciale
Foreste ed alla Ripartizione  provinciale  Sviluppo  del  territorio,
all'organizzazione degli agricoltori piu' rappresentativa  a  livello
locale ed ai comuni interessati, i quali informano i proprietari  dei
fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all'albo  pretorio
per 30 giorni. La Ripartizione provinciale  Sviluppo  del  territorio
provvede d'ufficio all'inserimento delle aree  di  tutela  nel  piano
urbanistico comunale." 
    3. Il comma 1 dell'art. 19  della  legge  provinciale  18  giugno
2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      "1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis e  al  comma  2,
gli scavi e i  prelievi  di  acqua  sotterranea,  anche  a  scopo  di
abbassamento dell'acqua sotterranea, nonche' la produzione di  calore
tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi  dall'assessore
competente." 
    4. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 18 giugno
2002, n. 8, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
      "1-bis. Le sonde geotermiche in  falda  per  la  produzione  di
calore senza prelievo d'acqua sono realizzate secondo le procedure  e
le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale." 
    5. Il comma 2 dell'art. 19  della  legge  provinciale  18  giugno
2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      "2. Sono esenti  da  autorizzazione  o  concessione  gli  scavi
temporanei non destinati  direttamente  al  prelievo  o  all'utilizzo
dell'acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo  scopo  di
indagini geologiche o idrogeologiche,  oppure  gli  scavi  risultanti
dalla costruzione di opere ed  impianti  o  da  lavori  di  movimento
terra, nonche' abbassamenti dell'acqua sotterranea con una  quantita'
d'estrazione d'acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal
sindaco del comune competente." 
    6. Il comma 3 dell'art. 20  della  legge  provinciale  18  giugno
2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      "3. Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti  dell'acqua
sotterranea sono autorizzati  dall'assessore  provinciale  competente
per la gestione delle risorse idriche." 
    7. Il comma 2 dell'art. 31  della  legge  provinciale  18  giugno
2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      „2. Per gli scarichi di cui al comma 1  puo'  essere  richiesta
un'indagine   idrogeologica   preventiva,   qualora   la   situazione
idrogeologica non sia gia' nota." 
    8. Al comma 3 dell'art. 34  della  legge  provinciale  18  giugno
2002, n. 8, e' aggiunto il seguente periodo: "Con deliberazione della
Giunta provinciale  sono  definiti  i  casi  in  cui,  in  base  alla
conformazione del terreno e del  basso  potenziale  di  inquinamento,
sono prescritti sistemi semplificati di smaltimento individuali."