Art. 5 Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, "Disposizioni sulle acque" 1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a societa' a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunita' comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprieta' delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto." 2. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' cosi' sostituito: "4. I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi:ai gestori degli acquedotti, all'azienda sanitaria, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, all'organizzazione degli agricoltori piu' rappresentativa a livello locale ed ai comuni interessati, i quali informano i proprietari dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all'albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio provvede d'ufficio all'inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale." 3. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea, anche a scopo di abbassamento dell'acqua sotterranea, nonche' la produzione di calore tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi dall'assessore competente." 4. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: "1-bis. Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo d'acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale." 5. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all'utilizzo dell'acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonche' abbassamenti dell'acqua sotterranea con una quantita' d'estrazione d'acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente." 6. Il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "3. Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti dell'acqua sotterranea sono autorizzati dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche." 7. Il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: „2. Per gli scarichi di cui al comma 1 puo' essere richiesta un'indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia gia' nota." 8. Al comma 3 dell'art. 34 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' aggiunto il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i casi in cui, in base alla conformazione del terreno e del basso potenziale di inquinamento, sono prescritti sistemi semplificati di smaltimento individuali."