Art. 6 Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica" 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo e' cosi' sostituito: "Non sono dovuti canoni annui inferiori all'ammontare di 50,00 euro." 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo e' cosi' sostituito: "Non sono dovuti canoni annui inferiori all'ammontare di 50,00 euro."