Art. 6 
 
 Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, "Adeguamento 
      della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica" 
 
    1.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  1  della   legge
provinciale 29 marzo  1983,  n.  10,  il  secondo  periodo  e'  cosi'
sostituito: "Non sono dovuti canoni annui inferiori all'ammontare  di
50,00 euro." 
    2.  Alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  1  della   legge
provinciale 29 marzo  1983,  n.  10,  il  secondo  periodo  e'  cosi'
sostituito: "Non sono dovuti canoni annui inferiori all'ammontare  di
50,00 euro."