Art. 8 
 
                  Divieto di cumuli dei contributi 
 
    1. Il divieto di cumulo di contributi o di  agevolazioni  di  cui
all'art. 2, comma 6, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, non
si applica alle domande presentate  antecedentemente  all'entrata  in
vigore della medesima legge.