Art. 9 Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale" 1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 44-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: "e) nelle aziende aventi sede legale e principale in Alto Adige, produttrici di articoli di marca con fatturato e quota di esportazione superiore alla media provinciale, che realizzano uno spazio espositivo per inscenare i propri prodotti. La superficie di vendita non puo' essere superiore a 500 metri quadrati e ad un quinto dell'area espositiva. E' consentito il commercio al dettaglio per un prodotto con il marchio dell'azienda ovvero delle aziende associate nonche' per prodotti non propri per un massimo del 10%, calcolato sui prodotti dell'offerta merceologica della struttura di vendita." 2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e' cosi' sostituito: "La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'art. 73 per le destinazioni d'uso di cui all'art. 75, comma 2, lettere a), b), c) e g). Per le destinazioni d'uso di cui all'art. 75, comma 2, lettere d) ed e), nonche' per la volumetria sotterranea la sanzione pecuniaria corrisponde al 10 per cento del costo di costruzione di cui all'art. 73." 3. Dopo il comma 17 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: "17-bis. Nella cubatura dei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola esistenti al 1° gennaio 2011 il coltivatore diretto puo' realizzare, nella misura strettamente necessaria, locali esclusivamente per la sistemazione temporanea di lavoratori stagionali. Le relative norme igieniche vanno rispettate. Per i lavori necessari e' necessaria la denuncia di inizio di attivita' edilizia di cui all'art. 132. Rimane comunque ferma la destinazione originaria del fabbricato aziendale rurale. La Giunta provinciale puo' prevedere con propria deliberazione i criteri per l'individuazione della misura necessaria." 4. L'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Art. 127 (Attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE e interventi sugli edifici) - 1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, gli edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato tecnologico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale. I requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova costruzione, compresa la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli insiemi, se in contrasto con le esigenze di tutela della particolarita' e dell'aspetto di questi edifici. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive degli edifici e delle loro parti e la quota minima d'uso di energia da fonti rinnovabili atta a garantire le prestazioni energetiche. La determinazione di tali parametri si riferisce al corretto uso dell'edificio in relazione alle concrete esigenze, in particolare di riscaldamento, acqua calda, raffreddamento, aerazione ed illuminazione. Tenuto conto delle soluzioni tecniche possibili e della congruita' economica, per gli edifici esistenti possono essere definiti requisiti diversi rispetto a quelli richiesti per gli edifici di nuova costruzione; dall'applicazione dei requisiti di prestazione energetica possono essere esclusi determinati tipi di edifici, in considerazione del loro utilizzo particolare o limitato nel tempo, delle loro modeste dimensioni o del loro ridottofabbisogno di energia. Nel rispetto del quadro generale di cui alle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE, la Giunta provinciale definisce il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche nonche' la forma e i contenuti del certificato energetico. 3. La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonche' la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessita' di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina, anche tramite misure di semplificazione amministrativa, possibilita' edificatorie aggiuntive e semplificazioni nelle modifiche della destinazione d'uso ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione, sugli obblighi di convenzionamento e sui vincoli; cio' anche in deroga alla presente legge e alla legge sull'edilizia abitativa agevolata nonche' ai vigenti strumenti di pianificazione. L'ampliamento di edifici gia' legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale puo' essere autorizzato in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente e comunque fino a 200 metri cubi, purche' l'intero edificio corrisponda almeno allo standard CasaClima C o, in caso di demolizione e ricostruzione, allo standard CasaClima A. 4. La certificazione della prestazione energetica e' effettuata dall'amministrazione provinciale o da altre istituzioni o da professionisti qualificati ai sensi delle prescrizioni della Giunta provinciale. Se in sede di certificazione viene accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente articolo non rispettano i requisiti di prestazione energetica, si applica l'art. 83. 5. La realizzazione di nuovi impianti e l'esecuzione di opere per il contenimento dei consumi energetici e per l'impiego di energia da fonti rinnovabili sono esenti dal contributo sul costo di costruzione. Se eseguiti su edifici gia' legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, i nuovi impianti o opere non sono considerati ai fini del calcolo della cubatura. 6. Ai fini dell'isolamento termico degli edifici gia' legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, e' possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile. 7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l'utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tale fine si puo' derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonche' all'indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purche' la distanza verso il confine di proprieta' non sia inferiore alla meta' dell'altezza della facciata della veranda. 8. Salvi i casi in cui la legge prevede scale di sicurezza esterne, i giroscale con i quali viene superato piu' di un livello rispetto alla quota dell'entrata devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi." 5. Dopo il comma 1 dell'art. 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: "1-bis. Sulla p.ed. 2405 C.C. Maia e sulla parte della p.ed. 3893, sempre C.C. Maia, ove insiste l'albergo delle Terme, la cubatura edilizia massima ammessa e' fissata in 8,2 m3/m2. La sopraelevazione massima dell'edificio esistente non puo' superare un piano. Per la predetta area va redatto un piano di attuazione, da approvare dalla Giunta provinciale con la procedura di cui all'art. 47, comma 4. Sono ammessi solamente esercizi ricettivi ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58." 6. Dopo l'art. 128-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,e' inserito il seguente articolo: "Art. 128-quater (Misure per il superamento della crisi finanziaria ed economica) - 1. Nello spirito della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 sulla proroga del quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria e della relativa misura d'implementazione nazionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 2011, i termini di cui all'art. 72, che vengono a scadere durante il periodo di riferimento dell'attuale crisi, sono sospesi, su richiesta dell'interessato, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i termini gia' scaduti nello stesso periodo di riferimento, l'interessato e' rimesso in termini per gli effetti della predetta sospensione, su domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione." 7. Dopo l'art. 128-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e' inserito il seguente articolo: "Art. 128-quinquies (Centro sportivo Laives) - 1. Nel comune di Laives puo' essere prevista ai sensi dell'art. 21 una zona per il centro sportivo, destinata alle necessarie strutture per la pratica sportiva e per lo svolgimento di manifestazioni sportive nonche' a strutture scolastiche. Nella zona possono inoltre essere previste strutture per attivita' commerciali e terziarie anche in deroga all'art. 15, comma 4. Le strutture devono essere definite nel Piano urbanistico comunale. La superficie massima per il commercio al dettaglio e' 7.000 m²." 8. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti non ancora definitivi che abbiano ad oggetto l'applicazione delle relative sanzioni, cosi' come per tutti i provvedimenti relativamente ai quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano pendenti controversie giuridiche.