Art. 9 
 
Modifica della legge  provinciale  11  agosto  1997,  n.  13,  "Legge
                      urbanistica provinciale" 
 
    1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art.  44-ter  della  legge
provinciale 11  agosto  1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
      "e) nelle aziende aventi  sede  legale  e  principale  in  Alto
Adige, produttrici di articoli di marca  con  fatturato  e  quota  di
esportazione superiore alla media  provinciale,  che  realizzano  uno
spazio espositivo per inscenare i propri prodotti. La  superficie  di
vendita non puo' essere superiore a 500 metri quadrati e ad un quinto
dell'area espositiva. E' consentito il commercio al dettaglio per  un
prodotto con il marchio dell'azienda ovvero delle  aziende  associate
nonche' per prodotti non propri per un massimo del 10%, calcolato sui
prodotti dell'offerta merceologica della struttura di vendita." 
    2.  L'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'art.  85  della  legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e' cosi' sostituito: "La  sanzione
pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di  costruzione  per
metro cubo di cui all'art.  73  per  le  destinazioni  d'uso  di  cui
all'art. 75, comma 2, lettere a), b), c) e g).  Per  le  destinazioni
d'uso di cui all'art. 75, comma 2, lettere d) ed e), nonche'  per  la
volumetria sotterranea la sanzione pecuniaria corrisponde al  10  per
cento del costo di costruzione di cui all'art. 73." 
    3. Dopo il comma 17 dell'art.  107  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
comma: 
      "17-bis. Nella cubatura dei fabbricati rurali annessi alla sede
dell'azienda agricola esistenti al 1°  gennaio  2011  il  coltivatore
diretto puo' realizzare, nella misura strettamente necessaria, locali
esclusivamente  per  la   sistemazione   temporanea   di   lavoratori
stagionali. Le relative  norme  igieniche  vanno  rispettate.  Per  i
lavori necessari e' necessaria la denuncia  di  inizio  di  attivita'
edilizia di cui all'art. 132. Rimane comunque ferma  la  destinazione
originaria del fabbricato aziendale  rurale.  La  Giunta  provinciale
puo'   prevedere   con   propria   deliberazione   i   criteri    per
l'individuazione della misura necessaria." 
    4. L'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997,  n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      "Art. 127 (Attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE e
interventi  sugli  edifici)  -  1.  In  attuazione  della   direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  e   della   direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009,
sulla promozione dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  gli
edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro  parti
in modo  tale  da  garantire,  allo  stato  tecnologico  attuale,  le
prestazioni  energetiche  determinate  dalla  Giunta  provinciale.  I
requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edifici
di nuova costruzione, compresa la demolizione e ricostruzione, e  per
gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Non sono invece
richiesti per gli edifici sotto  tutela  storico-artistica  o  tutela
degli insiemi, se in  contrasto  con  le  esigenze  di  tutela  della
particolarita' e dell'aspetto di questi edifici. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale  stabilisce
le caratteristiche tecnico-costruttive degli  edifici  e  delle  loro
parti e la quota minima d'uso di energia da fonti rinnovabili atta  a
garantire le  prestazioni  energetiche.  La  determinazione  di  tali
parametri si riferisce al corretto  uso  dell'edificio  in  relazione
alle concrete esigenze, in particolare di riscaldamento, acqua calda,
raffreddamento,  aerazione  ed  illuminazione.  Tenuto  conto   delle
soluzioni tecniche possibili e della congruita'  economica,  per  gli
edifici esistenti possono essere definiti requisiti diversi  rispetto
a  quelli  richiesti  per   gli   edifici   di   nuova   costruzione;
dall'applicazione dei requisiti  di  prestazione  energetica  possono
essere esclusi determinati tipi di  edifici,  in  considerazione  del
loro utilizzo particolare o limitato nel tempo,  delle  loro  modeste
dimensioni o del loro ridottofabbisogno di energia. Nel rispetto  del
quadro generale di cui alle direttive  2010/31/UE  e  2009/28/CE,  la
Giunta provinciale definisce il metodo di calcolo  delle  prestazioni
energetiche  nonche'  la  forma  e  i   contenuti   del   certificato
energetico. 
      3.  La  Giunta  provinciale  promuove  il  miglioramento  delle
prestazioni  energetiche  degli   edifici,   l'impiego   di   energie
rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre  i  livelli
minimi, nonche' la riqualificazione urbanistica ed  il  miglioramento
di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni  di
degrado.  Le  misure  rispettano  le  esigenze  di  tutela  dei  beni
culturali, del paesaggio e dell'ambiente, le condizioni climatiche  e
locali, differenziando tra gli insediamenti  di  carattere  urbano  e
rurale, e la necessita' di integrare il sistema  infrastrutturale.  A
tale scopo la Giunta provinciale disciplina, anche tramite misure  di
semplificazione amministrativa, possibilita' edificatorie  aggiuntive
e semplificazioni nelle modifiche della destinazione d'uso  ed  emana
specifiche regolamentazioni  sui  contributi  di  concessione,  sugli
obblighi di convenzionamento e sui vincoli; cio' anche in deroga alla
presente legge e alla legge sull'edilizia abitativa agevolata nonche'
ai vigenti strumenti di pianificazione. L'ampliamento di edifici gia'
legalmente esistenti alla data del 12 gennaio  2005  o  concessionati
prima di tale data e destinati prevalentemente  ad  uso  residenziale
puo' essere autorizzato in misura non superiore al 20 per cento della
cubatura esistente e comunque fino a 200 metri cubi, purche' l'intero
edificio corrisponda almeno allo standard CasaClima C o, in  caso  di
demolizione e ricostruzione, allo standard CasaClima A. 
      4. La certificazione della prestazione energetica e' effettuata
dall'amministrazione  provinciale  o  da  altre  istituzioni   o   da
professionisti qualificati ai sensi delle prescrizioni  della  Giunta
provinciale. Se in sede di certificazione  viene  accertato  che  gli
interventi eseguiti secondo il presente  articolo  non  rispettano  i
requisiti di prestazione energetica, si applica l'art. 83. 
      5. La realizzazione di nuovi impianti e l'esecuzione  di  opere
per il contenimento dei consumi energetici e per l'impiego di energia
da  fonti  rinnovabili  sono  esenti  dal  contributo  sul  costo  di
costruzione. Se eseguiti su edifici gia'  legalmente  esistenti  alla
data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, i  nuovi
impianti o opere non sono  considerati  ai  fini  del  calcolo  della
cubatura. 
      6.  Ai  fini  dell'isolamento  termico   degli   edifici   gia'
legalmente esistenti alla data del 12 gennaio  2005  o  concessionati
prima di tale data, e' possibile derogare alle distanze tra  edifici,
alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini  previsti  nel
piano urbanistico comunale o nel piano di  attuazione,  nel  rispetto
delle distanze prescritte dal codice civile. 
      7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche  tecniche
delle verande la cui costruzione vale come misura per  l'utilizzo  di
energia solare ai sensi del comma 5. A tale  fine  si  puo'  derogare
alle  distanze  tra  edifici,  alle  distanze  dai  confini   nonche'
all'indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano
di attuazione, nel rispetto  delle  distanze  prescritte  dal  codice
civile e purche' la distanza verso il confine di proprieta'  non  sia
inferiore alla meta' dell'altezza della facciata della veranda. 
      8. Salvi i casi in cui la  legge  prevede  scale  di  sicurezza
esterne, i giroscale con i quali viene superato piu'  di  un  livello
rispetto alla quota dell'entrata devono essere eseguiti in  forma  di
vani distributivi chiusi." 
    5. Dopo il comma 1 dell'art. 128-bis della legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
comma: 
      "1-bis. Sulla p.ed. 2405 C.C. Maia e sulla  parte  della  p.ed.
3893, sempre  C.C.  Maia,  ove  insiste  l'albergo  delle  Terme,  la
cubatura edilizia  massima  ammessa  e'  fissata  in  8,2  m3/m2.  La
sopraelevazione massima dell'edificio esistente non puo' superare  un
piano. Per la predetta area va redatto un  piano  di  attuazione,  da
approvare dalla Giunta provinciale con la procedura di  cui  all'art.
47, comma 4. Sono  ammessi  solamente  esercizi  ricettivi  ai  sensi
dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 14  dicembre  1988,  n.
58." 
    6. Dopo l'art. 128-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, e successive modifiche,e' inserito il seguente articolo: 
      "Art.  128-quater  (Misure  per  il  superamento  della   crisi
finanziaria ed economica) -  1.  Nello  spirito  della  comunicazione
della Commissione europea del 1°  dicembre  2010  sulla  proroga  del
quadro temporaneo dell'Unione per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'accesso al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di
crisi   economica   e   finanziaria   e   della    relativa    misura
d'implementazione nazionale di cui alla direttiva del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 2011,  i  termini  di
cui all'art.  72,  che  vengono  a  scadere  durante  il  periodo  di
riferimento  dell'attuale   crisi,   sono   sospesi,   su   richiesta
dell'interessato, per la durata di un anno dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione. Per i termini gia' scaduti  nello
stesso periodo di riferimento, l'interessato e'  rimesso  in  termini
per gli effetti della predetta sospensione, su domanda da presentarsi
entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione." 
    7. Dopo l'art. 128-quater della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e' inserito il seguente articolo: 
      "Art. 128-quinquies (Centro sportivo Laives) - 1. Nel comune di
Laives puo' essere prevista ai sensi dell'art. 21  una  zona  per  il
centro sportivo, destinata alle necessarie strutture per  la  pratica
sportiva e per lo svolgimento di manifestazioni  sportive  nonche'  a
strutture scolastiche. Nella zona  possono  inoltre  essere  previste
strutture per attivita'  commerciali  e  terziarie  anche  in  deroga
all'art. 15, comma 4. Le strutture devono essere definite  nel  Piano
urbanistico comunale. La  superficie  massima  per  il  commercio  al
dettaglio e' 7.000 m²." 
    8.  Le  disposizioni  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma  3
dell'art. 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.  13,  trovano
applicazione  in  relazione  a  tutti  i  provvedimenti  non   ancora
definitivi che  abbiano  ad  oggetto  l'applicazione  delle  relative
sanzioni, cosi' come per tutti i provvedimenti relativamente ai quali
al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano pendenti
controversie giuridiche.