Art. 10 Inventario regionale delle emissioni 1. L'inventario regionale delle emissioni e' lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed e' raccordato al sistema di rilevamento della qualita' dell'aria e al SIRA. 2. Ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, la Regione organizza l'inventario delle emissioni. 3. L'ARPAM, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1999, garantisce il supporto alla Regione e alle Province per l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale. 4. L'ARPAM assicura ai Comuni l'elaborazione dei dati necessari all'applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 163/1999, fornendo adeguato raffronto con i valori limiti ammissibili. 5. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le Province chiamate alla tenuta dell'inventario provinciale. 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.