Art. 10 
 
                Inventario regionale delle emissioni 
 
    1.  L'inventario  regionale  delle  emissioni  e'  lo   strumento
conoscitivo per i vari livelli di governo ed e' raccordato al sistema
di rilevamento della qualita' dell'aria e al SIRA. 
    2. Ai sensi del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  la  Regione
organizza l'inventario delle emissioni. 
    3. L'ARPAM,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.
38/1999, garantisce il supporto alla  Regione  e  alle  Province  per
l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario,  utilizzando  le
informazioni  derivanti   dal   sistema   informativo   regionale   e
provinciale. 
    4. L'ARPAM assicura ai Comuni l'elaborazione dei  dati  necessari
all'applicazione dell'art. 3 del decreto  ministeriale  n.  163/1999,
fornendo adeguato raffronto con i valori limiti ammissibili. 
    5. La  Giunta  regionale  provvede  alla  tenuta  dell'inventario
regionale  delle  emissioni  e  definisce  i  criteri  per   la   sua
elaborazione ed implementazione di concerto con le Province  chiamate
alla tenuta dell'inventario provinciale. 
    6. La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  detta  i
criteri per la tenuta e l'aggiornamento  dell'inventario  provinciale
delle emissioni entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge.