Art. 11 Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme 1. L'ARPAM, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, lettera h), elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto e' trasmesso alla Giunta regionale, alle Province, ai Comuni ed all'Azienda sanitaria regionale. 2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa statale che vengono individuate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, lettera h). 3. I Comuni e le Province nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di cui al comma 2, mettono in atto gli interventi contemplati nei piani provinciali e gli interventi contingibili del caso, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche. 4. Gli interventi contingibili di cui al comma 3, sono interventi di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo, finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera.