Art. 11 
 
Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori  limite
                      e delle soglie di allarme 
 
    1. L'ARPAM, nel rispetto delle linee guida  di  cui  all'art.  3,
comma 2, lettera h), elabora un rapporto sui livelli  dei  principali
inquinanti  monitorati  dalla  rete  regionale;  tale   rapporto   e'
trasmesso  alla  Giunta  regionale,  alle  Province,  ai  Comuni   ed
all'Azienda sanitaria regionale. 
    2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate le situazioni  a
rischio di superamento delle soglie di allarme e  dei  valori  limite
fissati dalla normativa statale che vengono individuate nel  rispetto
dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, lettera h). 
    3. I Comuni e le Province nel cui territorio sono individuate  le
situazioni di rischio  di  cui  al  comma  2,  mettono  in  atto  gli
interventi  contemplati  nei  piani  provinciali  e  gli   interventi
contingibili del caso,  tenuto  conto  degli  eventuali  effetti  sul
tessuto   economico   e   sociale   e   delle   previste   condizioni
meteoclimatiche. 
    4. Gli interventi contingibili di cui al comma 3, sono interventi
di natura  transitoria  che  producono  effetti  nel  breve  periodo,
finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e
delle  soglie  di  allarme  stabilite  dalla   normativa   nazionale,
attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera.