Art. 3 Funzioni della Regione 1. Il Consiglio regionale: a) approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualita' dell'aria, di seguito denominato "piano", ed i relativi aggiornamenti; b) individua i valori limite di emissione di cui all'art. 271, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative: a) all'individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente), al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) ed al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente), per lo svolgimento delle attivita' di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria; b) all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonche' delle modalita' e delle tecniche di misurazione stabilite dalla normativa statale e comunitaria; c) all'individuazione delle zone del territorio regionale a cui si applicano i valori limite per la protezione degli ecosistemi individuati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, tenendo conto delle zone di particolare pregio naturalistico di cui all'art. 271, comma 9, lettera b), del d. lgs. n. 152/2006; d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente; e) alla realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, elaborandone i criteri per lo sviluppo, la gestione e per la garanzia della qualita' del sistema di controllo delle emissioni; f) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni di cui all'art. 10; g) all'approvazione di indirizzi sull'elaborazione ed attuazione dei piani provinciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera d); h) all'approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalita' per: 1) l'elaborazione dei piani provinciali; 2) l'acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM); 3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'art. 11; 4) la redazione del rapporto dell'ARPAM di cui all'art. 11. i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente.