Art. 3 
 
                       Funzioni della Regione 
 
    1. Il Consiglio regionale: 
      a) approva il piano regionale di risanamento e di tutela  della
qualita' dell'aria, di seguito  denominato  "piano",  ed  i  relativi
aggiornamenti; 
      b) individua i valori limite di emissione di cui all'art.  271,
comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. 
    2.  Sono  di  competenza  della  Giunta  regionale  le   funzioni
relative: 
      a)  all'individuazione  e   classificazione   delle   zone   ed
agglomerati di cui al decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  351
(Attuazione della direttiva 96/62/CE  in  materia  di  valutazione  e
gestione della qualita' dell'aria ambiente), al  decreto  legislativo
21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE  relativa
all'ozono nell'aria) ed al decreto legislativo 3 agosto 2007, n.  152
(Attuazione della direttiva 2004/107/CE  concernente  l'arsenico,  il
cadmio,  il  mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi   policiclici
aromatici nell'aria ambiente), per lo svolgimento delle attivita'  di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria; 
      b) all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria
ambiente nel rispetto dei criteri, nonche' delle  modalita'  e  delle
tecniche  di  misurazione  stabilite  dalla   normativa   statale   e
comunitaria; 
      c) all'individuazione delle zone del territorio regionale a cui
si applicano i valori  limite  per  la  protezione  degli  ecosistemi
individuati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002,  n.  60,  tenendo
conto delle zone di particolare pregio naturalistico di cui  all'art.
271, comma 9, lettera b), del d. lgs. n. 152/2006; 
      d) alla individuazione delle  postazioni  facenti  parte  della
rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente; 
      e) alla realizzazione  del  sistema  regionale  di  rilevamento
della qualita' dell'aria, elaborandone i criteri per lo sviluppo,  la
gestione e per la garanzia della qualita' del  sistema  di  controllo
delle emissioni; 
      f) alla gestione ed  organizzazione  dell'inventario  regionale
delle emissioni di cui all'art. 10; 
      g)   all'approvazione   di   indirizzi   sull'elaborazione   ed
attuazione dei piani provinciali di cui all'art. 4, comma 1,  lettera
d); 
      h)  all'approvazione  di  linee  guida  di  carattere  tecnico,
criteri e modalita' per: 
        1) l'elaborazione dei piani provinciali; 
        2) l'acquisizione dei  dati  tramite  la  rete  regionale  di
rilevamento della qualita' dell'aria da parte dell'Agenzia  regionale
per la protezione ambientale del Molise (ARPAM); 
        3) la definizione delle situazioni a rischio  di  superamento
delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'art. 11; 
        4) la redazione del rapporto dell'ARPAM di cui all'art. 11. 
      i) alla gestione delle  postazioni  facenti  parte  della  rete
regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente.