Art. 5 Funzioni dei Comuni 1. Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni: a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'art. 4; b) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualita' dell'aria di cui all'art. 8, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'art. 7; c) garantiscono alla popolazione la fruibilita' delle informazioni sulla qualita' dell'aria; d) formulano proposte alla Giunta provinciale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualita' dell'aria, per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera f).