Art. 5 
 
                         Funzioni dei Comuni 
 
    1. Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni: 
      a) attuano gli  interventi  operativi  per  la  gestione  degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico  in  attuazione  dei  piani
provinciali di cui all'art. 4; 
      b) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale  21
aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante  norme  per  l'individuazione
dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano
le misure  di  limitazione  della  circolazione),  sulla  base  della
valutazione regionale dello stato della  qualita'  dell'aria  di  cui
all'art. 8, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale  di
cui all'art. 7; 
      c)  garantiscono  alla   popolazione   la   fruibilita'   delle
informazioni sulla qualita' dell'aria; 
      d)   formulano   proposte   alla   Giunta    provinciale    per
l'individuazione di zone in  cui  si  rendano  necessari  particolari
interventi di miglioramento o tutela della  qualita'  dell'aria,  per
gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera f).