Art. 6 
 
                         Compiti dell'ARPAM 
 
    1. I Comuni, le Province e  la  Regione,  ai  sensi  della  legge
regionale  n.   38/1999,   utilizzano   la   struttura   tecnica   ed
amministrativa   dell'ARPAM   per   i   controlli,    la    raccolta,
l'elaborazione e l'immagazzinamento dei dati. 
    2.  L'ARPAM  provvede,  nell'ambito   dei   controlli   da   essa
esercitati, a segnalare tempestivamente agli enti preposti,  ai  fini
dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del  d.P.R.
n. 152/2006 nonche' delle disposizioni della presente legge  e  degli
atti conseguenti.