Art. 6 Compiti dell'ARPAM 1. I Comuni, le Province e la Regione, ai sensi della legge regionale n. 38/1999, utilizzano la struttura tecnica ed amministrativa dell'ARPAM per i controlli, la raccolta, l'elaborazione e l'immagazzinamento dei dati. 2. L'ARPAM provvede, nell'ambito dei controlli da essa esercitati, a segnalare tempestivamente agli enti preposti, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del d.P.R. n. 152/2006 nonche' delle disposizioni della presente legge e degli atti conseguenti.