Art. 7 Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria 1. Il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, ed e' finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 2. Rimane esclusa la disciplina riguardante gli ambienti di vita e lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonche' all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi. 3. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 quando le situazioni igieniche o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica o per la salubrita' dell'ambiente. 4. La Giunta regionale predispone il piano entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il piano, predisposto dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province, e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale. 6. Ai fini della predisposizione del Piano regionale, e successivamente per le proprie funzioni a tutti i livelli istituzionali, viene affidata all'ASREM la funzione di contribuire all'implementazione per le materie sanitarie di propria competenza. 7. Il piano puo' articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneita' dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densita' di popolazione, di intensita' del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale. 8. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province, e approvato con deliberazione del Consiglio regionale. 9. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorita' di intervento approvati dal Consiglio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 10. Le prescrizioni contenute nel piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.