Art. 7 
 
Piano regionale  per  il  risanamento  e  la  tutela  della  qualita'
                              dell'aria 
 
    1. Il piano regionale  per  il  risanamento  e  la  tutela  della
qualita' dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il
coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico,
ed e'  finalizzato  al  miglioramento  progressivo  delle  condizioni
ambientali   e   alla   salvaguardia   della   salute   dell'uomo   e
dell'ambiente. 
    2. Rimane esclusa la disciplina riguardante gli ambienti di  vita
e lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche  e
di lavoro all'interno di ogni  costruzione,  stabile  o  precaria,  a
qualsiasi uso destinata,  nonche'  all'interno  del  perimetro  degli
insediamenti produttivi o di prestazione di servizi. 
    3. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2  quando  le
situazioni igieniche o sanitarie abbiano a riprodursi  all'esterno  o
comunque possano costituire  all'esterno  pericolo  o  danno  per  la
salute pubblica o per la salubrita' dell'ambiente. 
    4. La Giunta  regionale  predispone  il  piano  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    5. Il piano, predisposto dalla Giunta regionale, d'intesa con  le
Province, e' approvato con deliberazione del Consiglio  regionale  in
attuazione della normativa comunitaria e nazionale. 
    6.  Ai  fini  della  predisposizione  del  Piano   regionale,   e
successivamente  per  le  proprie  funzioni   a   tutti   i   livelli
istituzionali, viene affidata all'ASREM la  funzione  di  contribuire
all'implementazione per le materie sanitarie di propria competenza. 
    7. Il piano puo' articolarsi in piani stralcio o parti  di  piano
nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di  controllo
delle  emissioni  in  atmosfera  che  devono  essere  perseguiti  per
particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche
aree territoriali caratterizzate da omogeneita' dal  punto  di  vista
delle  caratteristiche  emissive,  di  densita'  di  popolazione,  di
intensita'  del  traffico,  orografiche,  meteoclimatiche   e   della
distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento  raggiunti  ed  in
relazione al valore paesaggistico-ambientale. 
    8. Ogni stralcio di piano  individua  gli  obiettivi  che  devono
essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i  quali  devono  essere
raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla
Giunta  regionale,  d'intesa  con  le  Province,  e   approvato   con
deliberazione del Consiglio regionale. 
    9. La Giunta  regionale,  sulla  base  degli  obiettivi  e  delle
priorita' di intervento approvati dal Consiglio, emana gli  specifici
provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
    10. Le prescrizioni contenute nel piano costituiscono obbligo  di
adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici  e  privati  a  cui
sono rivolte.