Art. 8 Criteri per l'elaborazione e la definizione del piano e dei piani stralcio 1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano e' approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualita' dell'aria, al fine di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione. 2. La valutazione dello stato della qualita' dell'aria viene realizzata attraverso: a) l'utilizzo delle misurazioni prodotte, nel tempo, sul territorio regionale dall'ARPAM nell'ambito del rilevamento della qualita' dell'aria; b) l'utilizzo di campagne di misurazione effettuate sul territorio; c) l'elaborazione dell'inventario delle emissioni; d) studi sulla caratterizzazione meteorologica; e) stime, modelli matematici ed ogni altra metodica, purche' suffragata da adeguata metodologia scientifica. 3. Ai fini dell'elaborazione del piano e coerentemente con le indicazioni comunitarie e nazionali, si terra' conto dei seguenti elementi: a) sotto il profilo territoriale: 1) gli agglomerati urbani, 2) aree naturali protette, come definite dalla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette); 3) aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale. b) sotto il profilo degli inquinanti: 1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima-alteranti e di quelle che producono effetti sull'ozono; 2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualita' dell'aria individuati dalle normative. c) sotto il profilo delle sorgenti: 1) impianti produttivi, attivita' agricole e terziarie; 2) insediamenti civili; 3) traffico; 4) sorgenti naturali. 4. Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 sono tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dell'individuazione delle zone interessate, anche sulla base dell'inventario delle emissioni di cui all'art. 10 e del sistema di rilevamento della qualita' dell'aria di cui all'art. 9.