Art. 8 
 
Criteri per l'elaborazione e la definizione del  piano  e  dei  piani
                              stralcio 
 
    1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e
nazionale, il piano e' approvato sulla base di una valutazione  dello
stato della qualita'  dell'aria,  al  fine  di  individuare  le  zone
interessate alle diverse linee di azione. 
    2. La valutazione dello  stato  della  qualita'  dell'aria  viene
realizzata attraverso: 
      a)  l'utilizzo  delle  misurazioni  prodotte,  nel  tempo,  sul
territorio regionale dall'ARPAM  nell'ambito  del  rilevamento  della
qualita' dell'aria; 
      b)  l'utilizzo  di  campagne  di  misurazione  effettuate   sul
territorio; 
      c) l'elaborazione dell'inventario delle emissioni; 
      d) studi sulla caratterizzazione meteorologica; 
      e) stime, modelli matematici ed ogni  altra  metodica,  purche'
suffragata da adeguata metodologia scientifica. 
    3. Ai fini dell'elaborazione del piano  e  coerentemente  con  le
indicazioni comunitarie e nazionali, si  terra'  conto  dei  seguenti
elementi: 
      a) sotto il profilo territoriale: 
        1) gli agglomerati urbani, 
        2)  aree  naturali  protette,  come  definite   dalla   legge
regionale 20 ottobre 2004, n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree
naturali protette); 
        3) aree industriali e aree a rischio di  cui  alla  normativa
comunitaria e nazionale. 
      b) sotto il profilo degli inquinanti: 
        1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari,  delle
emissioni di gas clima-alteranti e di quelle  che  producono  effetti
sull'ozono; 
        2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei  limiti
di qualita' dell'aria individuati dalle normative. 
      c) sotto il profilo delle sorgenti: 
        1) impianti produttivi, attivita' agricole e terziarie; 
        2) insediamenti civili; 
        3) traffico; 
        4) sorgenti naturali. 
    4.  Ai  fini  della  protezione,  della   conservazione   e   del
risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 sono  tra  di  loro
analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani
stralcio, dell'individuazione delle  zone  interessate,  anche  sulla
base dell'inventario delle emissioni di cui all'art. 10 e del sistema
di rilevamento della qualita' dell'aria di cui all'art. 9.