(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 27 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2007 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing») e' aggiunto il seguente: «1-bis. Sono altresi' in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l'attivita' di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna.».