Art. 5 Inserimento dell'articolo 102 bis nel d.p.g.r. 47/R/2007 1. Dopo l'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 102-bis (Norme transitorie per attivita' di sola apposizione di unghie). - 1. Coloro che all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina della attivita' di estetica e di tatuaggio e di piercing»") esercitavano l'attivita' di cui all'articolo 43, comma 1-bis possono continuare a svolgere l'attivita' a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo. 2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell'accesso al percorso formativo per l'ottenimento della qualifica, attestano l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante: a) documentazione dell'iscrizione dell'attivita' presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell'attivita' in qualita' di dipendente. 3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 e' riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui ai seguenti allegati: a) allegato F relative a: 1) area socio-culturale; 2) cinquanta ore per l'area giuridica; 3) area psicologica e sociale; 4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale; b) allegato G relative a: 1) area socio-culturale; 2) ottanta ore per l'area giuridica; 3) area psicologica e sociale; 4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale. 4. I percorsi formativi per i soggetti cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi: a) milletrecentocinquanta ore per coloro che hanno svolto attivita' in qualita' di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F; b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto at tivita' in forma autonoma per esercitare l'attivita' come lavora tore autonomo di cui all'allegato G. 5. Si applica l'articolo 85, comma 1, lettera b) a coloro che hanno conseguito la qualifica per l'esercizio dell'attivita' di estetica in qualita' di dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 4 e intendono esercitare l'attivita' di estetica in qualita' di lavoratore autonomo.».