Art. 5 
 
      Inserimento dell'articolo 102 bis nel d.p.g.r. 47/R/2007 
 
    1. Dopo l'articolo 102 del  d.p.g.r.  47/R/2007  e'  aggiunto  il
seguente articolo: 
    «Art.  102-bis  (Norme  transitorie   per   attivita'   di   sola
apposizione di unghie). - 1. Coloro che  all'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n.  44/R
(Modifiche al regolamento emanato con decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R "Regolamento  di  attuazione
della legge  regionale  31  maggio  2004,  n.  28  «Disciplina  della
attivita' di estetica e di tatuaggio e  di  piercing»")  esercitavano
l'attivita' di cui all'articolo 43, comma 1-bis possono continuare  a
svolgere l'attivita' a condizione  che  conseguano  la  qualifica  di
estetista ai sensi del presente articolo. 
    2. I soggetti di cui  al  comma  1  conseguono  la  qualifica  di
estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell'accesso al percorso
formativo per l'ottenimento della  qualifica,  attestano  l'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 43, comma 1  bis  antecedentemente
all'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante: 
      a)  documentazione  dell'iscrizione  dell'attivita'  presso  la
Camera   di   commercio   ovvero   dichiarazione    sostitutiva    di
certificazione; 
      b)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  in  caso  di
esercizio dell'attivita' in qualita' di dipendente. 
    3.  Fermo  restando  il  riconoscimento  di   ulteriori   crediti
formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1
e' riconosciuto il possesso  di  competenze  in  termini  di  credito
formativi di cui ai seguenti allegati: 
      a) allegato F relative a: 
        1) area socio-culturale; 
        2) cinquanta ore per l'area giuridica; 
        3) area psicologica e sociale; 
        4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale; 
      b) allegato G relative a: 
        1) area socio-culturale; 
        2) ottanta ore per l'area giuridica; 
        3) area psicologica e sociale; 
        4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale. 
    4. I percorsi formativi per i soggetti cui al  comma  1  hanno  i
seguenti monte ore complessivi: 
      a) milletrecentocinquanta  ore  per  coloro  che  hanno  svolto
attivita' in qualita' di dipendenti  per  ottenere  la  qualifica  di
estetista di cui all'allegato F; 
      b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto at  tivita'  in
forma autonoma per esercitare l'attivita' come lavora  tore  autonomo
di cui all'allegato G. 
    5. Si applica l'articolo 85, comma 1, lettera  b)  a  coloro  che
hanno conseguito  la  qualifica  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
estetica in qualita' di dipendenti ai  sensi  della  lettera  a)  del
comma 4 e intendono esercitare l'attivita' di estetica in qualita' di
lavoratore autonomo.».