Art. 6 Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunita' montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) 1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 7/2011, e' inserito il seguente: «3-bis. La Giunta regionale concede specifici contributi alle fusioni di Comuni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni.». 2. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 7/2011, dopo la parola: «comunali» sono inserite le seguenti: «e alla fusione di Comuni» e dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «e comma 3-bis».