Art. 6 
 
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n.  7  (Disciplina  di
riordino e razionalizzazione delle funzioni  svolte  dalle  comunita'
    montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale  7/2011,  e'
inserito il seguente: 
    «3-bis. La Giunta regionale  concede  specifici  contributi  alle
fusioni di Comuni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge
regionale 21 marzo 1994, n. 12  (Disciplina  della  cooperazione  tra
enti locali  e  norme  in  materia  di  riordino  territoriale  e  di
incentivi all'unificazione dei Comuni) e successive modificazioni  ed
integrazioni.». 
    2. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 11 della legge regionale
7/2011, dopo la parola: «comunali» sono inserite le seguenti: «e alla
fusione di Comuni» e dopo le  parole:  «comma  3»  sono  inserite  le
seguenti: «e comma 3-bis».