Art. 8 
 
                 Continuita' nei rapporti di lavoro 
 
    1. Nei casi in cui occorra garantire la continuita' del servizio,
le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con
la Regione Liguria con forma contrattuale  diversa  che  comporti  la
cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni  per  tutta
la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa  con
il dipendente interessato,  garantendo,  anche  dal  punto  di  vista
teorico, l'invarianza della spesa finale.