Art. 2 Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale 25/2006 1. Il comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la spesa per il personale del Consiglio e' consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui all'Allegato B alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Tale spesa e' consentita in relazione alle esigenze di autonomia dell'Assemblea Legislativa, per la IX legislatura, tenuto anche conto di quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).». 2. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 8-bis della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, procede al reclutamento del personale di ruolo anche senza previa attivazione di procedure di mobilita' di personale in disponibilita' con la sola condizione che la spesa del personale annua complessiva sia inferiore a quella dell'anno 2010.».