Art. 2 
 
       Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale 25/2006 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 8-bis della  legge  regionale  25/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai sensi degli articoli  2,  punto  4,  e  3  della  legge  6
dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei  consigli
regionali delle  regioni  a  statuto  ordinario),  la  spesa  per  il
personale del Consiglio e' consentita nel limite  massimo  desumibile
dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui all'Allegato
B alla presente legge, determinata in relazione  ai  costi  derivanti
dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati  di
lavoro. Tale spesa  e'  consentita  in  relazione  alle  esigenze  di
autonomia dell'Assemblea Legislativa, per la IX  legislatura,  tenuto
anche conto di quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 2001,
n.  5  (Istituzione,  organizzazione  e  funzionamento  del  Comitato
Regionale  per  le  Comunicazioni)  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni e 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle
Autonomie locali).». 
    2. Il secondo periodo del comma 4  dell'art.  8-bis  della  legge
regionale 25/2006  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e'
sostituito dal seguente: 
    «Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013,  al  fine  di  concorrere,
nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'art. 14, comma  9,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'    economica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Consiglio  regionale  Assemblea  Legislativa  della  Liguria,   nella
propria autonomia, procede al reclutamento  del  personale  di  ruolo
anche senza previa attivazione di procedure di mobilita' di personale
in disponibilita' con la sola condizione che la spesa  del  personale
annua complessiva sia inferiore a quella dell'anno 2010.».