Art. 3 Modifiche all'art. 8-ter della legge regionale 25/2006 1. Al comma 1 dell'art. 8-ter della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: «In attuazione dell'art. 70, comma 2, dello Statuto» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 8-ter della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, ai sensi di legge o regolamento, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attivita' con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonche' il personale che presta servizio presso l'Assemblea in posizione di comando, ai sensi del comma 4 e' considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi. 6-ter. Al fine di garantire il concorso dell'Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, in via transitoria e in conformita' agli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973 relativamente all'autonomia legislativa in materia di contenimento della spesa per il personale addetto al Consiglio regionale, in deroga ai criteri di costituzione dei fondi previsti dal comma 4 per la IX legislatura, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non puo' aumentare e rimane invariato, corrisponde e non puo' comunque superare gli importi individuati, per la costituzione dei fondi, nell'Allegato C alla presente legge. Per tale periodo i fondi sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno rispetto alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2010. Terminata la fase transitoria, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2014, l'Ufficio di Presidenza quantifica la consistenza dei fondi, secondo i principi previsti al comma 4, prendendo a riferimento i valori di costituzione dei fondi relativi all'anno 2009, primo anno di gestione autonoma del personale da parte dell'Assemblea Legislativa.».