Art. 3 
 
       Modifiche all'art. 8-ter della legge regionale 25/2006 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 8-ter della  legge  regionale  25/2006  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  dopo  le   parole:   «In
attuazione dell'art. 70, comma 2, dello  Statuto»  sono  inserite  le
seguenti: «e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973». 
    2. Dopo il comma 6 dell'art. 8-ter della legge regionale  25/2006
e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio
regionale, collocato, di diritto, ai sensi di legge o regolamento, in
aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico
percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al  1°  gennaio  di
ogni anno,  attivita'  con  contratto  di  diritto  privato  a  tempo
determinato,  nonche'  il  personale  che  presta   servizio   presso
l'Assemblea in  posizione  di  comando,  ai  sensi  del  comma  4  e'
considerato in servizio ai fini  del  computo  proporzionale  per  la
determinazione dei fondi. 
    6-ter.  Al  fine  di   garantire   il   concorso   dell'Assemblea
Legislativa agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2-bis,  del
d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, in via  transitoria  e  in
conformita'  agli  articoli  2,  punto  4,  e  3  della  l.  853/1973
relativamente all'autonomia legislativa in  materia  di  contenimento
della spesa per il  personale  addetto  al  Consiglio  regionale,  in
deroga ai criteri di costituzione dei fondi previsti dal comma 4  per
la IX legislatura, a decorrere dal 1º  gennaio  2011  e  sino  al  31
dicembre  2013  l'ammontare  complessivo  delle   risorse   destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non puo' aumentare e rimane  invariato,  corrisponde  e
non  puo'  comunque  superare  gli  importi   individuati,   per   la
costituzione dei fondi, nell'Allegato C alla presente legge. Per tale
periodo i fondi sono automaticamente ridotti in misura  proporzionale
alla riduzione del personale in servizio al 31 dicembre di ogni  anno
rispetto alla consistenza del personale in servizio  al  31  dicembre
2010. Terminata la fase transitoria,  sulla  base  del  personale  in
servizio al 1° gennaio 2014, l'Ufficio di  Presidenza  quantifica  la
consistenza dei fondi,  secondo  i  principi  previsti  al  comma  4,
prendendo a riferimento i valori di costituzione dei  fondi  relativi
all'anno 2009, primo anno di gestione autonoma del personale da parte
dell'Assemblea Legislativa.».