Art. 5 
 
       Modifica all'art. 23-bis della legge regionale 25/2006 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 25/2006
e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 27,  comma  1,
del C.C.N.L. del 23.12.1999 per l'area separata della  dirigenza  del
comparto Regioni e Autonomie locali, dalla data di trasferimento  del
personale dirigente alla gestione autonoma dell'Assemblea Legislativa
e sino all'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza di propri
criteri  per  la  graduazione   e   la   pesatura   delle   posizioni
dirigenziali,   con   riguardo   alle   specificita'   dell'Assemblea
Legislativa, le strutture dirigenziali mantengono la  classificazione
distintiva di Settore, Servizio ed Ufficio in uso  presso  la  Giunta
regionale nell'ultimo anno di gestione del personale  dirigenziale  a
tempo indeterminato. L'Ufficio di  Presidenza,  tra  i  valori  delle
retribuzioni di posizione in uso presso la Giunta regionale nell'anno
2008, individua le tre retribuzioni di posizione dell'Assemblea sulla
base dei valori applicati ai dirigenti transitati al ruolo  autonomo.
Al 1° gennaio 2009 rimangono fermi gli eventuali effetti economici di
maggior favore per i dirigenti assunti antecedentemente e  transitati
al ruolo autonomo dell'Assemblea. 
    1-ter. La retribuzione di  risultato  della  dirigenza  non  puo'
essere superiore  alla  retribuzione  di  risultato  della  dirigenza
generale.».