Art. 5 Modifica all'art. 23-bis della legge regionale 25/2006 1. Dopo il comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti: «1-bis. Tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. del 23.12.1999 per l'area separata della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali, dalla data di trasferimento del personale dirigente alla gestione autonoma dell'Assemblea Legislativa e sino all'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza di propri criteri per la graduazione e la pesatura delle posizioni dirigenziali, con riguardo alle specificita' dell'Assemblea Legislativa, le strutture dirigenziali mantengono la classificazione distintiva di Settore, Servizio ed Ufficio in uso presso la Giunta regionale nell'ultimo anno di gestione del personale dirigenziale a tempo indeterminato. L'Ufficio di Presidenza, tra i valori delle retribuzioni di posizione in uso presso la Giunta regionale nell'anno 2008, individua le tre retribuzioni di posizione dell'Assemblea sulla base dei valori applicati ai dirigenti transitati al ruolo autonomo. Al 1° gennaio 2009 rimangono fermi gli eventuali effetti economici di maggior favore per i dirigenti assunti antecedentemente e transitati al ruolo autonomo dell'Assemblea. 1-ter. La retribuzione di risultato della dirigenza non puo' essere superiore alla retribuzione di risultato della dirigenza generale.».